PROPOSTA
DI LEGGE AL PARLAMENTO
“Modifiche al D.P.R.
30/03/1957 n. 361 ed al Dlgs. 18/08/2000 n.
Con
La prima è
quella di inserire, tra le cause di
incandidabilità/ineleggibilità, già
previste, la condanna per aver commesso alcuni specifici reati che sino
ad oggi
sono rimasti incredibilmente esclusi.
La seconda
esigenza è quella di estendere a tutti i livelli elettivi queste
nuove norme affinché
valgano sia per gli eletti nei Consigli Regionali, Provinciali,
Comunali,
Circoscrizionali, ecc. (come oggi è già), sia per gli
eletti al Parlamento ed i
nominati al Governo o ad altro incarico di rilevanza
pubblico-istituzionale.
La terza
esigenza a cui si vuole dare risposta è quella di far valere il
complesso di
queste norme solo nei confronti di coloro che abbiano subito tali
condanne in
via definitiva.
Con questa
proposta di Legge al Parlamento si evidenzia, in particolare, la
necessità che
il legislatore preveda le fattispecie di “incandidabilità”, e
quindi di
“ineleggibilità”, per condanne riferite a reati che sono
evidente espressione
del venir meno di requisiti soggettivi indispensabili per l’accesso a
cariche
pubbliche, al di là ed oltre ogni sanzione accessoria di
interdizione dai
pubblici uffici. Questi reati sono: l’attentato contro l’indipendenza
e l’unità dello Stato, la partecipazione ad associazioni
sovversive, la
partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo e di
eversione
dell’ordine democratico, l’assistenza agli associati, l’arruolamento
con
finalità di terrorismo anche internazionale, l’addestramento ad
attività con
finalità di terrorismo anche internazionale, l’attentato per
finalità
terroristiche o di eversione, l’attentato contro la costituzione dello
Stato, l’insurrezione
armata contro i poteri dello Stato.
E’
La corretta
tutela di
principi di tale portata, anche e soprattutto riguardo a reati commessi
contro
la personalità dello Stato, impone l’introduzione di norme di
legge che
disciplinino previsioni di incandidabilità/ineleggibilità
a cariche pubbliche
conseguenti a condanne definitive per reati di particolare
gravità.
Firenze, 23
novembre
2006
Virgilio Luvisotti
Jacopo M.
Ferri
Maurizio
Dinelli
Angelo
Pollina
Inserire al comma 1, lettera b), dell’articolo 58 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, dopo le parole “coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli”” le seguenti parole:
“241 (attentati contro
l’indipendenza e
l’unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270 bis
(associazioni con
finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico),
270 ter
(assistenza agli associati), 270 quater (arruolamento con
finalità di terrorismo
anche internazionale), 270 quinquies (addestramento ad attività
con finalità di
terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità
terroristiche o
di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284
(insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale. Ed
inoltre
coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli
articoli..."
Articolo 2
Sostituire
il comma 5 dell’articolo 58 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, con il seguente:
5.
Le disposizioni previste dal comma 1, lettere c), d), e), e dai commi
2, 3, 4, non si applicano nei confronti di chi
e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa
la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o
dell'articolo
15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.
Articolo 3
Dopo
l’articolo 5 del D.P.R. 30/03/1957 n. 327, aggiungere il seguente
articolo:
Art. 5
bis - Cause
ostative alla candidatura
1.
Non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati e
per il
Senato della Repubblica:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, o
per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico,
concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche',
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad
un anno,
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a
taluno dei predetti reati;
b) coloro
che hanno
riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 241
(attentati contro l’indipendenza e l’unità dello Stato), 270
(associazioni
sovversive), 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo e
di eversione
dell’ordine democratico), 270 ter (assistenza agli associati), 270
quater
(arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale),
270 quinquies
(addestramento ad attività con finalità di terrorismo
anche internazionale),
280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283
(attentato
contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i
poteri
dello Stato) del codice penale. Ed inoltre
coloro che hanno riportato condanna
definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno
dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter
(corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale;
c)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati
nella
lettera b);
d)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena
non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e)
coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad
una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2.
Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza
prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a
condanna.
3.
Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro
incarico
con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza della
Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
5.
Le disposizioni previste dal comma 1,
lettere c), d), e), e dai commi 2, 3, 4, non si applicano nei
confronti di
chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e'
stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa
la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o
dell'articolo
15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.
Articolo 4
Abrogare i
commi 1, 2, 3, 4, 5 dell’articolo 59 del Dlgs 18/08/2000 n. 267.