I FINTI MUTUI NON VANNO RIMBORSATI
Avv. Marco Della Luna
Il contratto di MUTUO (disciplinato dall'art. 1813 ss. del Codice
Civile), come il contratto di comodato, di deposito, di sconto,
è un CONTRATTO REALE, ossia che si perfeziona e viene in essere
CON LA CONSEGNA DELLA RES MUTUATA (o del denaro mutuato). Prima della
consegna, il mutuo non esiste.
E siccome le banche NON CONSEGNANO, né potrebbero consegnare, il
denaro del 'mutuo', perché NON LO HANNO, stante il sistema di
riserva frazionaria e il modo di capitalizzarsi senza denaro proprio, I
MUTUI NON VENGONO IN ESSERE.
Se la banca fa firmare un contratto preliminare di mutuo, ebbene,
questo è un contratto non di mutuo, ma che impegna le parti a
concludere un mutuo - ossia, impegna la banca a DARE il denaro, e il
cliente a riceverlo, a rimborsarlo e a pagare gli interessi.
Ma siccome la banca non dà il denaro, il mutuo non viene
concluso. Quindi non vi è obbligo di restituzione né di
pagamento di interessi.
Con questa premessa, occorre studiare le pratiche di mutuo per
accertare che cosa sia stato fatto, concretamente, volta per volta.
Codice Civile (1942)
Art.
1813
Nozione.
[I]. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna
all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose
fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità.
Art.
1814
Trasferimento della proprietà.
[I]. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario [
1782].
LA CORTE DI CASSAZIONE HA DETTO:
Il contratto di apertura di credito bancario è un negozio
mediante il quale la banca si obbliga a tenere una somma di danaro a
disposizione del cliente, il quale ha diritto di utilizzarla anche
immediatamente dopo l'apertura del credito, mentre il mutuo è il
contratto (reale) con il quale una parte consegna all'altra una
determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili. (Nella
specie, gli elementi che caratterizzavano l'apertura di credito sono
stati individuati, attraverso l'esame del modulo sottoscritto dal
cliente, nell'obbligazione della banca di tenere a disposizione del
cliente stesso una somma di danaro per un certo periodo di tempo, nella
facoltà del cliente di utilizzarla in una o più volte,
nell'obbligazione assunta dal medesimo di pagare alla scadenza quanto
dovuto per capitale, interessi e spese, nella facoltà della
banca di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, nella garanzia
prestata da un terzo, nei movimenti che erano seguiti nel conto
corrente).
Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1225
Soc. Finalfra c. Banca pop. Brescia e altro
Giust. civ. 2000, I,1679
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la
consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa
fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica
disponibilità di questa parte del mutuatario, la quale
può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio",
nel caso in cui mutuante crei un autonomo titolo di
disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da
determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel
predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui
la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di
risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore
del mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a
beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta
estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non
essendo mai entrata nella disponibilità materiale del
mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del
mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario.
Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 1994, n. 6686
Mutti c. Banca S. Paolo Brescia
Giust. civ. 1995, I, 157 nota (COSTANZA)
Giur. it. 1995, I,1, 576
Vita not. 1995, 308
Riv. notariato 1995, 998
THE
LOAN ISSUE
by Marco Della Luna, Lawyer
Italian Center for Monetary Studies
http://www.centrostudimonetari.org
Under the Italian law, there are contracts than only come into being -
become effectual, binding - at the moment when the goods or money
constituting their object is physically handed over (given).
The loan is one of such contracts.
Therefore, unless and until the bank physically gives - and not just
credits - the sum to the borrowe, no loan has come into being and hence
neither interest nor principal is owed by the client to the bank.
But banks do not loan nor give MONEY to clients, because they do
not
HAVE that money in their vaults or safes and operate on a fractional
reserve system. They only undertake to effect or guarantee a payment on
the client's behalf.
Therefore, it may be argued that no loans are actually made, but only
promised.
The banks promise what they cannot possibily do.
It is a cheat, and clients are not bound to pay back a principal the
banks never gave them - let alone the interest.
Check if the above applies to your country-law too.