Sindacato Nazionale Antiusura Riabilitazione Protestati
Tutela Consumatori e Diritti Umani
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COMUNICATO STAMPA (con
preghiera di ampia diffusiuone)
Alla cortese attenzione di:
S.E. dott. Raffaele Lauro,
Commissario Straordinario del Governo Per la Lotta all’usura e al Racket
On. Ettore Rosato,
Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Giuliano Amato, Ministro
dell’Interno
Oggetto: Relazione dello SNARP alla
“3 Giornate di ascolto delle Organizzazioni Antiracket e Antiusura”
- Lo SNARP
– Sindacato Nazionale Antiusura Riabilitazione Protestati è
l’Associazione per la prevenzione e la lotta all’usura fondata nel 1995
con la finalità di tutelare i soggetti protestati che
considerava e considera ancora oggi destinati nella maggior parte dei
casi a divenire vittime designate del fenomeno usurario.
- Anche se
nel decennio appena trascorso si è fatto un gran parlare del
fenomeno, la realtà e che allo stato anziché subire una
contrazione ha invece subito una autentica escalation a cui hanno
contribuito le revoche degli affidamenti bancari, i protesti, le
segnalazione in centrale rischi, le segnalazioni in banca dati,
elementi che costituiscono gravame negativo per i nominativi che si
rivolgono alle banche per aprire un conto corrente, così
emarginandoli alla inibizione perenne dalla operatività col
Sistema (bancario).
- Il
fenomeno, dopo la sua massima evoluzione tra il 1990 e il 1996, a
seguito della promulgazione della legge n. 198/96 aveva subito una
graduale sensibile attenuazione a partire dall’inizio del 1997
protattasi sino al 2002, mentre dal 2003 è
iniziata l’ inversione della tendenza in coincidenza con le
revoche a pioggia di rapporti creditizi, revoche di mutui, e
revoche di conti correnti, con conseguente incremento dei protesti
verificatisi.
- La
negativa congiuntura, determinata in massima parte dal
raddoppio dei prezzi dopo l’entrata in vigore dell’euro ha creato
condizioni di impossibilità ad adempiere per una infinità
di soggetti il cui reddito è rimasto invariato. La scure
dell’euro ha fatto registrare negli ultimi tre anni la variazione
del rapporto di cambio iniziale da 1 € / 1927 lire a 1 €/ meno 1.000,
con la conseguenza che una gran percentuale di cittadini ha dovuto
privilegiare la sopravvivenza quotidiana a scapito degli impegni
assunti con le banche.
- Al
fenomeno inflattivo e alle revoche creditizie è seguito un
inasprimento delle revoche bancarie seguite da ingiunzioni di pagamento
e dall’apertura di procedure esecutive, oltre che dalle risoluzioni dei
contratti di mutuo con la conseguenza di un notevole aumento delle
esecuzioni immobiliari i cui termini per le aste sono
notevolemente diminuiti dalle deleghe concesse ai notai, il cui
operato, per gli scarsi controlli dei magistrati delle esecuzioni si
traduce sovente in svendite di interi patrimoni a prezzi sviliti
utilizzando stime ultraquinquennali fatte dai CTU.
- A questo
quadro hanno concorso i protesti, che considero la chiave dell’usura,
anche per una assurda interpretazione dell’art. 17 della legge n.
108/96 attuata dalla maggior parte dei tribunale solo in presenza di un
unico protesto, penalizzando coloro che per adempiere al
pagamento di tutti i protesti in cui sono incorsisi si sono
indebitati con gli usurai. Legge riabilitativa dei protestati per
cambiali me assegni che si è rivelata positiva oltre che per i
soggetti incappati nel problema, in particolare per i creditori, che
sono rincorsi da quanti hanno interesse a cancellarsi subito dalle
liste di proscrizione, così evitando costose e lunghe procedure
esecutive a vantaggio anche delle strutture giudiziarie.
- Mentre la
conseguenza derivata della negata riabilitazione a quanti hanno
provveduto al pagamento dei protesti occorsigli è stata la loro
inibizione e quella dei famigliari più diretti alla
operatività bancaria, esclusi dalla possibilità di avere
un conto corrente su cui potere versare gli assegni ricevuti e potere
ricevere ed effettuare bonifici e pagamenti anche senza l’utilizzo di
libretto di assegni.
- E’ appena
il caso di sottolineare che tra soggetti censiti per avere subito
protesti, segnalati in centrale rischi di Bankitalia,
iscritti nelle banche date dei cattivi pagatori e di esecutati
immobiliari, almeno 18 milioni di italiani sono inibiti dall’ essere
intestatari di un conto corrente e per questo costretti a ricorrere ai
cambisti a strozzo anche per incassare anche l’assegno non trasferibile
ricevuto dalla compagnia assicuratrice a risarcimento di un danno
subito.
- Dei circa
18 milioni di cittadini, considerando che un buon 40% può
contare su un amico o un famigliare che supplisce al problema, almeno
una decina di milioni di italiani rimangono fuori dalla
operatività bancaria e per questo indotti a ricorrere agli
strozzini.
- Nei circa
11 anni in cui con la nostra struttura autonoma, autofinanziata
unicamente con le quote di adesione degli iscritti e con
contributi volontari di quanti apprezzano il nostro lavoro, abbiamo
aggregato circa 52.000 malcapitati di usura, protesti ed esecuzioni
immobiliari conseguenza di contratti capitalizzati a vecchi tassi
bancari, ancora oggi pretesi sin oltre il 48% annuo con la
giustificazione che si tratta di contratti antecedenti l’entrata in
vigore della legge n. 108/96 tutelati dal disposto della legge 24 del
2000 che consente unicamente alle banche di praticare tassi oltre i
limiti imposto dalle tabelle di cui all’art. 2 della legge 108/96.
- Nel corso
di questi 11 anni, in trincea a difesa dei malcapitati abbiamo
censito una infinità di casi limite nei quali l’usura
rilevata è da attribuirsi nella prevalenza dei casi alle banche
arrivate ad applicare in casi limite anche tassi superiori al 150%
annuo, che però la magistratura ha giustificato legittimi,
atteso che sono state archiviate circa 400 denunce ben documentate.
- Dalla
archiviazione sistematica di una infinità di denunce
documentalmente supportate è nata la sfiducia verso le
istituzioni di moltissime vittime, che al danno dell’usura hanno subito
anche la beffa delle istituzioni preposte, causa del repentino calo
delle denunce per usura e motivazione per la quale abbiamo
spostato il nostro interesse sulle violazioni civilistiche per arrivare
al medesimo obbiettivo.
- Abbiamo
così optato per l’attacco frontale del sistema bancario sulla
indeterminatezza delle clausole contrattuali per l’applicazione dei
tassi di interessi, sulla illegittimità dell’anatocismo di cui
siamo precursori dal 1995, delle commissioni di massimo scoperto, delle
valute difformi, e di altre violazioni compreso il superamento del
tasso soglia in cui le banche incappano in una infinità di casi,
preferendo suggerire il ricorso alle denunce solo nei casi in cui
esistono ampi margini per opporsi alle richieste di archiviazioni,
divenute per i reati di usura ed estorsione presso molte
Procure quando si mette in discussione l’operato delle banche in una
infinità di casi tutt’altro che adamantino, come è
dimostrato dai molti casi in cui sono stati aperti procedimenti penali
seguiti da richieste e da rinvii a giudizio per re ati di usura
ed estorsione anche dei legali rappresentanti dei
più noti istituti di credito.
- Abbiamo
dovuto condurre autentiche battaglie anche con le prefetture, con i TAR
e con i giudici delle esecuzioni per affermare la ratio dell’art. 20
della legge 44/99 i cui benefici nella maggioranza dei casi sono
negati, in palese violazione della legge istituita per sospendere
i termini esecutivi nelle more dell’iter istruttorio delle denunce, con
tempi sempre più lunghi, con la conseguenza di illegittime
espropriazioni immobiliari a causa delle negligenti omissioni di molti
magistrati.
-
Affiancati da medici specialisti abbiamo avuto modo di verificare come
lo stato di tensione a cui sono sottoposte le vittime di aggressioni
immobiliari e di usura determina la caduta delle difese immunitarie e
la frequente insorgenza di patologie cardiovascolari e neoplasi, che
sovente solo nel volgere di pochi mesi conducono al decesso.
- Per
queste ragioni sempre più spesso ci ritroviamo costretti
ad assistere impotenti a violazioni codicistiche gravissime attuate da
magistrati abituati a negare elementari diritti
costituzionali, esperienze quotidiane sulle quali abbiamo tracciato uno
spaccato delle opportune modifiche legislative che reputiamo necessarie
per rendere giustizia al difficile rapporto tra creditori e ai
debitori, che erano già state sollecitate all’attenzione della
passata legislatura:
- Legge
antiusura n. 108/96
- Legge che
reputiamo completamente disattesa e disapplicata, come caduta nel
dimenticatoio sia per i magistrati civili che in particolar modo per
quelli penali (alcuni dei quali addirittura negano che si tratti di una
legge penale), poiché integrata dalla legge 24/01 ( detta
legge salvabanche) la quale non salvaguarda la reciprocità di
interessi di banche ed esecutati, ma espone questi ultimi
al paradosso di vedere riconosciuti alle banche interessi sui mutui
anche superiori al 30/50% annuo solo perché i contratti
risultano stipulati prima dell’entrata in vigore di questa legge,
mentre si imporrebbe obiettivo il rispetto dei nuovi tassi limite,
quantomeno a far data dall’entrata in vigore della legge anti usura.
- Legge
108/96 - Art. 17
- Occorre
una circolare esplicativa del Ministero Giustizia per precisare il
reale significato di “documenti giustificativi” di intervenuto
pagamento del titolo, in quanto ancora oggi dopo 10 anni dal varo
della legge in molti tribunali viene pretesa l’esibizione degli
originali dei titoli, che ben potrebbero essere sostitutiti dalla
quietanza autenticata del portatore del titolo pagato.
- Inoltre
al fine di evitare disparità costituzionali per
l’interpretazione limitativa presso alcuni tribunali della
penisola, sarebbe opportuno precisare che la
dicitura “protesto” è intesa come ratio legis e non come
un unico protesto, atteso che molti tribunali rigettano
sistematicamente richieste di riabilitazioni in presenza di protesti
plurimi, precisando la validità del termine sia al
singolare e al plurale.
- Legge
44/99
- Identica
necessità esplicative anche sulla attuazione ex art 20
della sospensione di 300 giorni dei termini esecutivi che non
può essere affidata alla discrezionalità del giudicante,
ma deve costituire un autentico atto d’obbligo per i medesimi ogni
qualvolta sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ovvero
denuncia, domanda dei benefici, parere del presidente del tribunale,
parere del P.M. e infine parere del Prefetto. Inoltre, la sospensione
deve decorrere non dalla data di emissione del parere del Prefetto, ma
dalla data in cui il giudice delle esecuzioni ratifica la sua
validità.
- Il
rinnovo dei termini delle sospensioni esecutive deve essere concesso di
diritto ogni qualvolta siano decorsi 300 giorni e il processo penale
risulta ancora in corso e quando non sia stato ancora, nè
deliberata e né erogata l’elargizione a mutuo prevista
dalla legge 44/99.
- Art. 644
c.p. - Usura Bancaria
- S’impone
necessario un inasprimento delle pene in particolare per l’usura
bancaria, che le procure si ostinano a considerare “di prevalenza
civilistica”; mentre l’attuale comma 5 la considera
un’aggravante.
-
Riflessioni sulla opportunità di revisione della Riforma del
Processo “esecutivo”
- Artt. 498
e 591 bis c.p.c. In primo luogo va ribadita la sistematica violazione
dei diritti dei debitori sotto esecuzioni immobiliari, i quali sempre
più sovente si ritrovano espropriati della loro casa senza
ricevere alcuna comunicazione preventiva, ovvero senza ricevere
alcuna notifica dei vari provvedimenti emessi dal giudice o dal
notaio delegato alla vendita, poiché in nessun articolo
del codice di procedura civile vi è espressa previsione di
obbligo di notiziare il debitore, mentre invece tale obbligo è
previsto solo in favore del creditore. Per assurdo, l’art. 498 c.p.c
prevede al suo comma primo che devono essere avvertiti
dell’espropriazione i soli creditori. Del pari, l’art. 591 bis c.p.c.,
che delega ai notai le operazioni di vendita con incanto, precisa che
il notaio provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di
cui all’art. 576 c.p.c., primo comma ( il provvedimento che dispone la
vendita) e alla sua notificazione ai creditori ai sensi dell’art. 498
c.p.c. ancora una volta escludendo il medesimo obbligo in favore
dei debitori esecutati. Gravisisma violazione dei diritti umani e del
diritto alla difesa, poiché la mancanza di comunicazione
inibisce al debitore ogni possibilità di opposizione
quando esistono i presupposti, viòla il suo diritto di potere
invocare la conversione del debito prima del verificarsi dell’asta e
non gli consente di richiedere l’aggiornamento della consulenza
di stima dell’immobile, quando è già trascorso qualche
anno dalla prima valutazione. In pratica, mentre i giudici
ordinano che le notifiche di ogni provvedimento emesso vengano
fatte ai creditori già ampiamente tutelati dalla esecuzione, ai
debitori è precluso il diritto di notifica di ogni provvedimento
giudiziario emesso che lo riguarda, così evitando loro di
attivare nei termini di legge tutte le iniziative di tutela che il
nostro ordinamento prevede. Allo stato l’omissione delle notifiche ai
debitori è da ritenersi una inconcepibile violazione dei diritti
umani e costituzionali, anche atteso che i costi sono irrilevanti
rispetto alla gravità dei danni derivanti da tale anomalia, per
altro in contrasto con le istruzioni emanate con la circolare del
Ministero della Giusitizia inviata il 9/6/2003 ai Presidenti delle
Corti di Appello in materia di delega ai notai e addebito dei costi di
spese di giustizia. Si impone per questo una modifica integrativa agli
artt. 498 e 591 bis c.p.c. per statuire l’obbligo di notificare anche
al debitore ognuno dei provvedimenti emessi dal giudice o
dal notaio delegato da questi afferenti la propria esecuzione in ogni
stadio della medesima.
- Art. 495
c.p.c. Il disposto di questo articolo consente la conversione del
pignoramento, sia mobiliare, che immobiliare, ovvero di sostituire alle
cose pegnorate una somma di denaro equivalente al debito azionato. Con
l’istanza di conversione va depositato il controvalore pari ad un
quinto delle somme azionate, mentre nell’udienza di precisazione dei
crediti in cui vengono appunto quantificati tutti i crediti aggiornati,
il giudice a propria discrezione può ordinare il pagamento del
loro saldo residuo nel termine massimo di 18 mesi, ma spessissimo
accade anche che tale termine sia ridotto anche a soli 30 giorni.
Questo articolo prevede che in caso di omissione del pagamento anche di
un solo rateo o di suo ritardo superiore a 15 giorni, le somme
versate vengano acquisite alla procedura e il debitore perde il diritto
alla conversione. Infine la conversione per la legge può essere
avanzata una sola volta, così che se il giudice la rigetta
perché il debitore è incorso in un errore di calcolo
perde il diritto a poterla riproporre. Si impone a questo punto
precisare che per le banche è divenuta consuetudine la
svendita in forma di cartolarizzazione dei
propri crediti ipotecari, mediamente al 40% del valore
facciale e per quelli chirografi mediamente al 5 -
10%, formula che permette l’elusione di un ingente gettito
tributario. La revisione di questo articolo consentirebbe a una
infinità di debitori di salvare la propria casa o comunque i
propri immobili, e limiterebbe l’elusione fiscale delle banche la cui
ricaduta va a scapito dei cittadini contribuenti, più che
obiettiva motivazione per riconsiderare opportuno di così
modificare questo articolo: 1) La conversione del debito deve
essere ammessa in ogni fase della procedura, ovvero sino a che
non si sia verificata l’assegnazione definitiva per il caso di
vendita all’asta, ovvero entro il termine limite dei 10 giorni
successivi all’assegnazione provvisoria del bene. 2) La rateizzazione
per il pagamento dei debiti, dall’attuale termine di massimo di
18 mesi, deve essere alevata a non meno di 24 mesi, mentre
per coloro che sono in grado di offrire garanzie o cauzioni
fidejussorie il termine di pagamento potrà essere elevato sino a
60 mesi, soluzione questa per la quale insieme alla fidejussione
dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio T.U.R., Tasso
Ufficiale di Riferimento. (In particolare per le banche, la soluzione
proposta permetterebbe l’integrale recupero dei crediti ed
eviterebbe il ricorso alla cartolarizzazione con le cause e gli
effetti conseguenti anche in ordine alla evasione legalizzata) 3)
L’istanza potrà essere riproposta solo nei casi in cui sia stata
rigettata la domanda e mai in quelli in cui il debitori non abbia
assolto al pagamento della rateizzazione concessa, “fatti salvi i
casi in cui il giudice o le stesse parti, di comune accordo non
intravedano nella riproposizione dell’istanza motivi sufficienti
per la salvaguardia del diritto alla casa per il debitore, e
idonee garanzie per il soddisfacimento dell’intero credito quantificato
al G.E.”.
4) La revoca del beneficio della conversione potrà essere
dichiarata solo su istanza dei creditori e solo qualora il debitore
abbia omesso il pagamento di almeno tre rate o ritardato il pagamento
di oltre 15 giorni per tre volte anche non di seguito.
- Art. 568
c.p.c. al suo comma terzo prevede che ove il valore
attribuito al bene ( agli immobili) risulti manifestamente
inadeguato debba essere rideterminato dal giudice sulla base degli
elementi forniti dalle parti. Invece accade nella maggior parte delle
espropriazioni che il valore a base dell’incanto sia riferito alla
valutazione del C.T.U. Consulente Tecnico di Ufficio
redatta spesso molti anni prima, mentre il valore di mercato
degli immobili risulta nel frattempo notevolmente aumentato. Motivo per
il quale, a fronte di una continua evoluzione dei prezzi e
soprattutto della entrata in gara delle società immobiliari di
emanazione e/o controllate dalle banche creditrici, al fine di
evitare lo svilimento dei valori degli immobili con gravissimi
danni per i debitori, si impone necessaria una integrazione di
questo articolo così concepita: 1) Decorsi due anni dalla stima
del C.T.U. il valore degli immobili pegnorati dovrà
essere rideterminato con riferimento a quelli medi della borsa
immobiliare e dovranno altresì essere aggiornati successivamente
con identica periodicità biennale.
- Art. 569
c.p.c. al suo comma 2 statuisce che se non vi sono
opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinazna la vendita..... Al comma 3
aggiunge: se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e
quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Inoltre al suo comma 5 statuisce che il giudice con la medesima
ordinanza con cui fissa la vendita, fissa anche il termine per la
notifica ai creditori e mai ai debitori. Così come accade anche
che pur in presenza di opposizioni formalmente incardinate, il giudice
delle esecuzioni ordina la vendita determinando un notevole
squilibrio di equità e di trattamento giuridico tra le
contestate pretese del creditore e la svilita perdita del patrimonio
del debitore. Questa la proposta di modifiche opportune al comma 3 di
questo articolo: 1) Se vi sono opposizioni formalmente
incardinate e su di esse non si raggiunge alcun accordo tra le parti,
il giudice delle esecuzioni non potrà procedere alla
vendita degli immobili sino all’esito negativo della sentenza del
Tribunale; Il comma 5 invece andrebbe così
modificato: 2) L’ordinanza del giudice deve essere
notificata a cura del creditore che ha chiesto la vendita agli altri
creditori di cui all’art. 498 che non sono comparsi, oltre che ai
debitori esecutati.
- Art.
576 c.p.c. Riguarda il contenuto del provvedimento del giudice
che dispone la vendita degli immobili all’incanto ed è
costituito da 7 commi, a cui sarebbe opportuno l’aggiunta dell’ottavo
comma così concepito: 1) Tra il primo ed il secondo incanto deve
decorrere un termine di tempo non inferiore a 120 giorni e in caso di
asta deserta anche del secondo incanto, qualora il creditore
procedende nel termine di dieci giorni non proponga istanza di
assegnazione del bene, il giudice, ove non provveda ad ordinare
ulteriori aste senza altri ribassi del prezzo base, deve dichiarare
l’estinzione della procedura per inidoneità del mezzo a
conseguire lo scopo tipico prefigurato dal legislatore. Tale
precisazione codicistica, per altro già autonomamente adottata
per logica giuridica solo da pochi obiettivi magistrati si
impone necessaria a tutela dei diritti, non solo del o dei debitori, ma
anche del o dei creditori, atteso che ai sensi dell’art.
588 c.p.c. in caso di esito negativo dell’incanto può
darsi luogo solo all’assegnazione del cespite, con la conseguenza
che, disposta la prima vendita al prezzo di stima della C.T.U.
ridotto di un quinto e disposta una seconda vendita al prezzo ancora
una volta ridotto di un ulteriore quinto, ovvero ridotto il
prezzo del 40% rispetto al valore di stima già prudenzialmente
molto contenuto dal C.T.U., mancando la richiesta di assegnazione da
parte del creditore procedente, la procedura altro esito non può
avere. Va sottolineato che “la prassi che prevede successivi
tentativi di vendita ad oltranza – e per di più con continue
riduzioni del prezzo – appare illegittima, inopportuna,
incostituzionale e violativa dei diritti umani – in quanto
assolutamente priva di riscontro nelle disposizioni di legge, che
appunto, per il caso di secondo incanto deserto, dispongono che
il creditore chieda l’assegnazione”. (rifondendo al debitore la
eventuale maggiore differenza residua tra il credito
azionato e l’importo a base della seconda asta.
a) Inopportuna per il debitore che si vede via via svilito il valore
dell’immobile a fronte di una stima per lui più vantaggiosa e
già ritenuta valida dal creditore e congrua dal giudice, laddove
invece, con l’assegnazione potrebbe vedere soddisfatta in misura
certamente maggiore tutta o parte o parte dell’esposizione
debitoria. L’assegnazione ex art. 589 c.p.c. eviterebbe inoltre
di esporre indefinitamente il debitore ed i suoi beni agli
effetti del pignoramento ed alle azioni spesso vessatorie che ad
esso si riconnettono.
b) Inopportuna per il creditore costretto ad esborsi, spesso di
rilevante importo e non sempre adeguati all’effettivo valore dei beni,
in attesa di giungere ad un prezzo che possa in qualche modo porre fine
alla procedura.
c) Inopportuna per l’Amministrazione giudiziaria gravata del peso
economico e gestionale di procedure decennali vanamente appesantite da
tutti gli esperimenti di creatività giuridica di chi non vuol
pagare.
d) Inopportuna per le manovre speculative di investitori senza scrupoli
a cui la prassi dei successivi incanti con ribassi fornisce la
possibilità di di avanzare offerte - non quando il bene
è rivolto al mercato per collocazione a prezzo di
stima, ma quando esso raggiunge il prezzo più svilito
possibile.
e) Incostituzionale perché lo svilimento del valore della
proprietà contrasta col dettato dell’art. 42 che afferma
il diritto alla tutela della proprietà.
f) Violativa della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali così come
modificata dal Protocollo n. 11. Art. 6 – Diritto ad un equo processo;
art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare; Art. 17
Divieto dell’abuso di diritto. Violativa altresì del Protocollo
addizionale di Parigi del 20/3/1952 Art. 1, istituito per
la protezione della proprietà.
- Art. 624
c.p.c. Al suo comma primo statuisce: “Quando risulta proposta
opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619
c.p.c. il giudice delle esecuzioni, concorrendo gravi motivi
sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o
senza. Invece nella stragrande maggioranza delle
opposizioni, fatti salvi i casi meno numerosi in cui sono ravvisabili
con immediatezza fatti gravissimi, benchè in presenza di
contestazioni formali in fatto e diritto, pur proponendo la
costituzione di una cauzione fidejussoria da farsi emettere da
intermediari finanziari con consistente capitale sociale
regolarmente iscritti all’albo ai sensi dell’art. 106 del Dlgs.
385/93 da escutersi all’esito del giudizio di opposizione per
l’ammontare dei crediti determinati in sentenza, accade che i giudici
rigettano sistematicamente le domanda di sospensione delle esecuzioni
anche se supportate da cauzione, assumendo che il codice prevede
la possibilità di conversione del debito ex art. 495 c.p.c.,
ipotesi di legge completamente diversa da quella della
contestazione supportata da garanzia, poiché tale costante
atteggiamento dei giudici vuole imporre ai debitori di
riconoscere forzatamente e di accettare imposizioni di debiti
contestati in alternativa alla perdita dell’immobile. Motivazione
questa che renderebbe opportuna una migliore ridefinizione delle
modalità e circostanze per conseguire il beneficio
della sospensione con cauzione e gli enti che devono rilasciarle,
con l’integrazione al comma secondo così concepita: 2) Il
processo potrà essere sospeso comunque in tutti i casi di
opposizione in cui il debitore propone e formalizza la costituzione di
idonea cauzione fidejussoria escutibile a prima richiesta
all’esito del processo e per le somme stabilite dal giudice. Le
cauzioni fidejussorie potranno essere emesse da banche, assicurazioni e
intermediari finanziari iscritti all’albo ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. n. 385/93 che abbiano un capitale sociale interamente versato
non inferiore a 6 milioni di euro, o in alternativa un capitale
pari ad almeno venti volte alla somma da garantire.
- Migliore
utilizzo della penale del 10% sui protesti dovuta per assegni
protestati o impagati a prima presentazione.
La legge prevede che il correntista inadempiente a prima richiesta o
che finisca protestato deve corrispondere al creditore portatore del
titolo il capitale, le spese, gli interessi ed una penale del 10% del
valore del titolo. Si tratta da un lato di una penalizzazione del
malcapitato, e dall’altro di un autentico inutile regalo al portatore
dell’assegno al quale vengono rimborsate le spese e gli interessi.
Sarebbe pertanto opportuno eliminare la sanzione per i non protestati,
per applicarla come in passato solo ai titoli protestati, ma sarebbe
ancora più utile utilizzare le penali alla costituzione di
un fondo nazionale di garanzia a supporto di tutte le vittime di usura
ed espropriazioni mobiliari e immobiliari, da far gestire alle
prefetture con una commissione allargata alle associazioni di tutela.
- Necessità di
collaborazione con le vittime da parte delle prefetture
- Ci vengono
segnalati da parte delle vittime frequenti atteggiamenti
arroganti e ostruzionistici del personale preposti presso
le prefetture, che allo spirito collaborativo sostituiscono
comportamenti da burocrati indifferenti alle problematiche ed alle
istanze formulate.
- Queste le
nostre riflessioni maturate sul campo, che potrebbero concorrere a
prevenire e combattere il fenomeno usurario alla radice, e
ripristinare il clima di fiducia delle vittime nelle istituzioni.
- A conclusione
delle nostre riflessioni riteniamo doveroso ringraziare gli Organi di
Governo e il Prefetto Lauro per la sensibilità dimostrata con
l’organizzazione di questo forum che ha permesso ad ogni associazione
di formulare proposte che ci auguriamo fungibili alle finalità,
così come non possiamo esimerci dal rappresentare alle S.V.
la totale estraneità dello SNARP – Sindacato Nazionale
Antiusura Riabilitazione Protestati - con sede nazionale in Roma nei
confronti dello SNARP FVG fondato nella città di Udine da tal
Bruno Amianti che ha usurpato il nostro nome e logo e la nostra
conseguente estraneità ai fatti di cronaca che riguardano questa
associazione riportati recentemente dagli organi di informazione.
Roma, 4 ottobre 2006
Prof. Francesco Petrino
Presidente Centro Studi SNARP
(Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche Sindacato Nazionale Antiusura –
L.C. 3486057640)