REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL
GIUDICE DI PACE DI LECCE, Avv.
_____________, ha pronunciato
la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a
margine, avente
l'oggetto pure a margine indicato, discussa
e passata in decisione all'udienza
del 8.07.2005, promossa
da
________________, rappresentato e difeso dagli avv. A.
Tanza e A. Pimpini (attore)
contro BANCA CENTRALE
EUROPEA -
BANCA CENTRALE D'ITALIA s.p.a. rappresentata
e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo (convenuta)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione del
12.10.2004, l’attore conveniva
in giudizio "
All'udienza
del 17 dicembre 2004, veniva respinta
l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa
All'udienza dell's luglio 2005 le parti presentavano le
proprie
controdeduzioni tecniche
alla CTU,
precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, quindi la causa veniva
trattenuta per
la decisione.
Motivi
della decisione
Si
premette che la causa, dato il suo valore sino ad €
1.100,00, viene decisa ex art.113,
2°
comma c.p.c. secondo equità ed
in
osservanza
delle norme e dei principi informatori delta
materia.
La
domanda è
fondata, pertanto va accolta per
quanto di ragione.
L'eccezione
di difetto di legittimazione passiva,
sollevata dalla convenuta e infondata anche alla
luce delle
conclusioni del CTU dott. ______________ il quale
individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal
reddito di signoraggio,come
risulta dal bilancio della stessa
Banca. Peraltro l'atto introduttivo risulta esser stato
ritualmente notificato
alla Banca centrale europea e,
per essa, alla
locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A.
La domanda riconvenzionale
formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non
può, certamente essere
accolta, oltre che
per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l'accoglimento
del punto relativo alla condanna
per temerarietà,
anche per la
pacifica circostanza che
la formulata
domanda ex art. 96
c.p.c. non può essere
che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che giammai possono essere tenute in
conto nella
determinazione del valore della causa anche per la impossibile
unilaterale determinazione da parse del richiedente.
L'elaborato
peritale ha anche chiarito l'esistenza
dell'interesse ad agire e la legittimazione
attiva dell’attore, avendone determinato
l’esatto diritto al
risarcimento del danno
derivante dalla
sottrazione del reddito di signoraggio. Al C.T.U. veniva formulato il quesito
di accertare
di chi fosse la proprietà della moneta
ed, in particolare se
questa fosse
della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio
derivante dal cosiddetto debito di
signoraggio.
Questo
giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che
risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o
difetto
logico a/o di motivazione. La relazione tecnica descrive, in breve la storia
della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i
fini
istituzionali.
Questi
fini di natura
pubblica
Lo Statuto del Sistema
Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea
definisce
reddito monetario (art.32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio
funzioni di
politica monetaria del Sebc. Lo Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito
monetario e per
la sua distribuzione tra
le banche
centrali dei paesi partecipanti all'euro. Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno
chiarire il concetto
di reddito monetario.
Quando la circolazione era
costituita soprattutto da
monete in metalli preziosi (ore e
argento),
ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e argento
che egli
portava alla zecca. Il
sovrano,
ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore,
dato dalla quantità a
dalla purezza del metallo in essa
contenuto. In cambio di questa
garanzia, tuttavia, tratteneva
per sè una certa
quantità di metallo: l'esercizio di questo
potere sovrano venne chiamato signoraggio. Introdotta la circolazione della moneta
cartacea, slegata dall'oro (soppressione
delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di
formazione del
signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito
dello State
connesso con l'emissione di
moneta.
Il
CTU ha determinato il reddito
monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti
sulle attività e il costo, modesto, di produzione
delle banconote, chiarendo
che
costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario,
proprio lo scarto tra il primo ed il secondo
importo. La
domanda dell'attore è
altresì fondata sulla violazione del disposto dell'art. 3, 3°
comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti
prevede che le quote di partecipazione
possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente
da uno all'altro ente compreso nelle categorie
indicate nel comma precedente.
In
ogni case dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione
maggioritaria al capitale della banca da parte di enti
pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con
diritto di veto sia
posseduta da enti pubblici.
Risulta, invece, che solo il 5% e posseduto dall'INPS (Ente Pubblico ),
il restante 95%
appartiene a privati,
Gruppo Intesa, Gruppo San Paolo IMI, Gruppo
Assicurazioni Generali, BNL, etc..
Il
C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il
reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla
circolazione di moneta posta
in essere dalla collettività nazionale,
dovrebbe vedere lo State quale principale beneficiario e non gruppi di privati.
II
C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame
1996-2003, la sottrazione del
reddito
di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a
soggetti privati
dalla Banca d'Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti
criteri e dei prospetti analitici
di calcolo
riportati nelle relazione peritale, in complessivi € 87,00 corrispondenti ad un danno
medio rilevato
per cittadino residente alla data
del 31.12.2003.
La
somma complessiva che spetta, quindi, all'attore per
il
titolo dedotto
in giudizio
ex art. 2033 e
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Lecce, avv. ____________, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a)
Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche
in via equitativa, a corrispondere all’attore la
somma
di €
b)
non accoglie la domanda riconvenzionale per le
ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le
spese di giudizio in considerazione della novità della questione trattata;
d)
pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta soccombente.
Così
deciso in Lecce, il 15.09.2005
N.
2978/05 Sentenza
N.
3712/04 R. Gen.
N.
5662/05 R. Cron.
N.
800/05 R. Rep.
[Depositata in
cancelleria il 26 settembre 2005]