ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME

ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE

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ANALISI DELLE PROBLEMATICHE SUGLI INDENNIZZI AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI MILITARMENTE ARMATI

In relazione alla interrogazione 5/00 187 dell’On. De Zulueta

e relativa risposta

 

 

Il titolo delle leggi 308/81 e 280/91 è il seguente: “NORME IN FAVORE DI MILITARI DI LEVA E DI CARRIERA INFORTUNATI O CADUTI IN SERVIZIO E DEI LORO SUPERSTITI”.

 

Il titolo evidenzia in modo inequivocabile che gli indennizzi devono essere concessi sia a militari di leva, deceduti o infortunati, che a militari di carriera, deceduti o infortunati. Là dove si parla di militari, si deve intendere più in generale operatori dei Corpi militarmente ordinati. Infatti, è opportuno precisare che queste leggi riguardano in senso generale la categoria delle “vittime del dovere” (o vittime del servizio) e si riferiscono, non solo alle Forze Armate propriamente dette (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) ma anche a tutti i Corpi militarmente ordinati, come Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco.

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 563 e 564, specifica che gli indennizzi spettano a coloro che hanno contratto una infermità permanente invalidante (cioè che hanno subito un infortunio grave nei termini usati nelle leggi 308/81 e 280/91).

 

Nelle leggi è precisato, nell’art. 1, che sono destinatari delle norme i militari “i quali subiscano, per causa di servizio, o DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO, un evento dannoso che ne provochi la morte o che COMPORTI UNA MENOMAZIONE DELL’INTEGRAZIONE FISICA ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B e ciò in base alla legge 18 marzo 1963 n. 313 (legge sulle pensioni di guerra). In sostanza nelle leggi predette si stabilisce che esistono uguali diritti in fatto di indennizzi per i deceduti e gli infortunati gravi.

 

Per capire gli intendimenti del legislatore è importante analizzare gli atti che accompagnano il testo di legge. Per quanto riguarda l’indennizzo della speciale elargizione, nella presentazione al Senato fatta  dal relatore Sen. Giuseppe Cerami, in data 14 giugno 1981 del disegno di legge n. 0501-C divenuto poi legge 308/81 si legge che: “con l’art. 5 si è inteso corrispondere ai superstiti dei militari NONCHE’ AI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE O DI COMPLEMENTO una speciale elargizione pari a quanto previsto per i superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 28 novembre 1975, n.624”.

 

            E’ bene in proposito ricordare, in tema di elargizioni da assegnare sia al personale di leva che di carriera, la deliberazione del Consiglio di Stato in data 3 marzo 1993 riguardante i Vigili del Fuoco (non citata nella risposta all’interrogazione De Zulueta) riguardante un quesito che si era posto rispetto al Corpo dei Vigili del Fuoco. Si legge, nella deliberazione, che l’Opera Nazionale di Assistenza per il personale dei Vigili del Fuoco ha titolo per deliberare l’elargizione di provvidenze a favore di coloro che durante l’espletamento dell’attività di servizio siano deceduti o si siano infortunati.

 

Si specifica inoltre che la normativa in tema di ELARGIZIONI in favore delle VITTIME DEL DOVERE compete sia agli ausiliari e sia al personale permanente del Corpo. Si precisa, inoltre, che la categoria del personale di leva (ausiliari) è ascrivibile alla categoria del personale volontario.

 

Oltre a specificare che il personale di leva  è ascrivibile alla categoria del personale volontario, si stabilisce che “la normativa in tema di ELARGIZIONI in favore delle vittime del dovere equipara gli ausiliari dei Vigili del Fuoco al personale permanente del Corpo”.

 

La prima proposta di legge che dette origine alla legge 308/81, è la proposta di legge 1141 dell’11 febbraio 1977 (proposta Accame-Achilli), dal titolo: “Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave e di morte”.

 

Può essere utile ricordare che l’esigenza che dette vita alla citata proposta di legge consistette nel fatto che nel caso di militari morti in caserme crollate per causa di terremoto o altri eventi, venivano negate le “cause di servizio” in quanto le vittime erano state colte nel sonno e quindi non stavano prestando alcuna specifica “attività di servizio”. Da ciò nacque l’esigenza di sostituire il concetto di causa di servizio con quello molto più allargato di stato di continuità di servizio, e ciò in quanto era ovvio che, pur non sussistendo i requisiti per concedere la “causa di servizio”, comunque le vittime, e i loro familiari in caso di decesso, dovevano essere risarcite.

 

Il legislatore era consapevole che con ciò si creava una disparità di trattamento tra personale civile e militare a favore del militare, ma ritenne che questa disparità fosse  giustificata dal fatto che il militare, a differenza del civile,  è disponibile H 24. Ad esempio, se nel crollo di una caserma, di notte, muoiono dei militari è perchè questi  sono costretti a dormire nella caserma, mentre il personale civile che opera nella caserma se ne va a dormire a casa sua, quindi non si trova a subire lo stesso infortunio che subiscono i militari alloggiati nella caserma.

 

Per quanto riguarda la equiparazione degli indennizzi tra personale deceduto e personale gravemente infortunato, ricordiamo che nel discorso di “Presentazione” della legge, da parte del Sen. Cerami, si cita il fatto che gli stessi indennizzi che sono previsti per il personale deceduto sono previsti per il personale gravemente infortunato. E’ evidente, del resto, che per un infortunato costretto, ad esempio, a vivere per il resto della sua vita in una sedia a rotelle, devono essere previsti indennizzi almeno uguali a quelli stabiliti in caso di morte. Là dove nella legge si menzionano i deceduti, debbono intendersi compresi anche gli infortunati gravi. Del resto, questo concetto è ribadito anche nella succitata legge del 23 dicembre 2005 ai commi 563 e 564.

 

Per quanto riguarda il criterio per concedere gli indennizzi è bene precisare che la condizione dirimente per concederli (stabilito dalle leggi 308/81 e 280/91)  non è costituita dalla “causa di servizio (che può anche non sussistere). Ad esempio non sussiste  se un militare, come sopra detto, resta soggetto ad un infortunio nel sonno. La condizione per concederla è quella dell’essere (o meno)  in continuità di servizio (vuoi che sussistano o meno le condizioni per concedere la causa di servizio).

 

Cerchiamo di meglio precisare quanto sopra. Se un militare resta infortunato nel tempo libero (ad esempio: in franchigia), si trova comunque nella condizione di “in continuità di servizio” e quindi deve essere indennizzato (anche se ciò non è possibile per il civile). Per inciso, un problema di questo genere si presenta, del resto, anche per gli incidenti cosiddetti “in itinere”.

 

E’ bene tener presente che nel retroterra della questione c’è il fatto che il militare dovrebbe essere “assicurato” (ci sono state, in passato, ampie discussioni, anche in Parlamento, in merito a questa esigenza). Ma di fatto quando opera in Patria il militare non viene “assicurato”, mentre viene assicurato quando svolge missioni all’estero (per il caso di vittime a Nassirya l’assicurazione ha versato cifre dell’ordine di 250 mila euro).

 

Per un’analisi attenta degli indennizzi in un caso, quello che riguarda il Maresciallo Simone Cola, rimando ad un reportage del giornalista Oliviero Marchetti sul periodico ‘Di più’, di cui allego un estratto.

 

Quindi, sia che il militare “dorma”, sia che stia “giocando a carte” (ad esempio dopo aver terminato un turno di guardia), sia che sia “di guardia”, sia che effettui un’operazione di vigilanza o di soccorso, ciò non influisce nei riguardi della “CONDIZIONE DIRIMENTE” che, come sopra specificato, resta quella e solo quella dell’essere IN CONTINUITA’ DI SERVIZIO. Del resto, è bene precisare che anche “il dormire” può essere considerato come un’attività di servizio, perchè per poter fare una guardia bisogna per forza alternare ai turni di vigilanza e turni di riposo. Questi turni di riposo quindi vengono a costituire un “ingrediente” necessario alla attività di servizio.

 

E’ anche opportuno ricordare che le attività che il militare può trovarsi a svolgere, come vigilanza, ordine pubblico, soccorso, etc., sono da considerarsi condizioni non dirimenti ma solo avvalorative (cioè coadiuvanti, di supplemento) per la opportunità di concedere indennizzi (cioè per concederli “a maggior ragione”). Ma non possono essere certo chiamate in causa, per non concedere gli indennizzi, qualora non siano esplicitamente richiamate.

 

Come si è detto le attività di vigilanza, di soccorso, di concorso all’ordine pubblico, sono  da considerarsi parte dell’attività militare e dell’attività dei Corpi militarmente ordinati.  Per quanto riguarda i militari, nella loro normale condizione operativa, debbono fare la guardia alle caserme e quindi debbono svolgere operazioni di vigilanza a strutture. Possono inoltre trovarsi a dover svolgere operazioni di soccorso (vedi, ad esempio, quanto è accaduto per l’impiego di militari in caso di terremoti o alluvioni). Possono, altresì, trovarsi, se vi è necessità, a concorrere in operazioni di ordine pubblico. In proposito, in particolare, i Carabinieri sono continuamente impegnati in simili operazioni. Come sopra accennato, questo tipo di operazioni, quindi, per quanto riguarda i militari, non può essere inteso come una condizione per la quale, se non sono espressamente indicate, vengano negati gli indennizzi.

 

Quanto alla concessione della speciale elargizione, mentre il militare è nel tempo libero, questa è stata giustamente concessa  in casi come quello dell’Alpino Roberto Garro che si trovava in franchigia (cioè in libera uscita) ed è perito in un incidente stradale. Così pure è stata giustamente concessa nel caso del Paracadutista Andrea Oggiano (della caserma Paracadusti di Livorno) che si è gettato sotto un treno a Chiavari, per non tornare in caserma dove venivano praticate violenti forme di nonnismo. Il suicidio, motivato da condizioni derivanti dal servizio militare è stato correttamente considerato come una condizione valida per concedere la speciale elargizione.

 

Precisiamo, per maggior chiarezza, che il testo delle leggi 308/81 e 280/91 stabilisce che nei riguardi di coloro che sono stati soggetti ad eventi dannosi (la cui gravità, come sopra accennato, è definita dall’appartenenza alle tabelle A e B annesse alla lege del 18 marzo 1963 n. 308) spettano gli indennizzi. Ciò, del resto, venne stabilito fin dal 1977 nella citata proposta di legge 1141 dell’11 febbraio 1977.

 

In quella proposta venne stabilito anche che l’entità della speciale elargizione doveva essere di 50 milioni di vecchie lire (per inciso si nota, con amarezza in quanto ciò è segno di grave incuria nei riguardi dei diritti dei miliari e dei loro familiari, che tale cifra non è, ad oggi, mai stata adeguata al deprezzamento della moneta (salvo nel caso delle vittime di Nassirya per cui è stata portata, con una legge ad hoc, a circa 400 milioni di vecchie lire; 200 mila euro).

 

Per ovvie ragioni di equità (art. 3 della Costituzione) gli indennizzi spettano, come sopra accennato, sia a militari di leva che a militari di carriera e questo è ben precisato da una delibera del Consiglio di Stato del 16 giugno 1992 che peraltro non viene citata (stranamente!) nella suddetta risposta alla interrogazione dell’On. De Zulueta.

 

In questa delibera si riporta il parere espresso dal Ministero della Difesa (pag. 2 del documento) secondo cui “non rientrano tra i destinatari del beneficio stesso i familiari dei militari in servizio permanente, quelli di complemento e in genere dei militari volontari trattenuti o richiamati”. Ciò è esattamente l’opposto di quanto si afferma nella risposta alla interrogazione dell’On. De Zulueta.

 

Il Consiglio di Stato precisa che, secondo il Ministero della Difesa era necessario che la condizione invalidante, fosse dipendente da causa di servizio e che il servizio stesso fosse la causa o la concausa efficiente e non la semplice occasione per la concessione di indennizzi.

 

Invece quando si stabilisce che la causa dirimente per la concessione della speciale elargizione è il trovarsi nella condizione di “continuità di servizio”, si esprime il parere che l’occasione del servizio militare, il fatto stesso di svolgere il servizio, costituisce una delle condizioni per la concessione degli indennizzi. E ciò, come sopra precisato, vuoi che l’attività svolta si riferisca al “tempo di lavoro”, vuoi che si riferisca al “tempo libero”.

 

Ma precisiamo meglio quanto contenuto nel citato documento del Consiglio di Stato circa il fatto che il Ministero della Difesa abbia cercato di limitare in ogni modo l’applicabilità della legge 280/91. Infatti nel documento sopracitato del Consiglio di Stato si legge quanto segue:

 

“L’art. 1 L. n. 280/91 (che ha sostituito l’art. 1 della L. n. 308) sembra estendere i suoi effetti a tutto il personale volontario richiamato e trattenuto. Tuttavia, una razionale e corretta interpretazione, esigerebbe, ad avviso dell’Amministrazione (della Difesa, ndr), che a tale norma sia riconosciuta una efficacia limitata ai militari in servizio di leva obbligatorio (ancorchè prestato in qualità di allievo ufficiale di prima nomina o di sergente promosso tale nella fase terminale del servizio) ed a quelli che svolgono servizio sostitutivo o equiparato, quali gli allievi Carabinieri, gli allievi di 1^ classe dell’Accademia Navale, gli allievi delle Scuole e dei Collegi Militari, nonchè i militari in ferma di leva prolungata ex l. 24 dicembre 1986, n. 958 e gli obiettori di coscienza. Ciò, peraltro, discenderebbe dalla ratio di detto articolo col quale, nel riformulare l’art. 1 L. 308/81 si è inteso annoverare tra i destinatari dei benefici esclusivamente le categorie dei militari che assolvono il servizio di leva, ovvero, un servizio assimilato o corrispondente. Di conseguenza l’Amministrazione (della Difesa, ndr) ritiene che non rientrino tra i destinatari del beneficio stesso i familiari dei militari in servizio permanente, di quelli di completamento e in generale dei militari volontari, trattenuti o richiamati, deceduti durante il periodo eccedente il servizio obbligatorio di leva”.

Ciò è in palese contrasto con quanto si legge nella risposta alla interrogazione dell’On. De Zulueta secondo cui è stato intendimento del Ministero della Difesa di concedere gli indennizzi al personale volontario.

 

Credo, dunque, che non vi siano dubbi che il Ministero della Difesa  ha manifestato il suo intendimento di negare delle possibilità di indennizzo previste dalle leggi 308/81 e 280/91. Inoltre, il Ministero della Difesa ritiene che la locuzione usata dal legislatore: “evento dannoso subito in conseguenza di una menomazione”, debba riferirsi solo a menomazioni riportate per effetto di ferite o lesioni e non anche a quelle causate da infermità.

 

Anche sotto questo profilo il Ministero della Difesa intende chiaramente eliminare dagli indennizzi tutti i casi di gravissime infermità, come per esempio i casi di tumori, di meningite e degli esiti che queste infermità procurano. Da qui la negazione di indennizzi al personale tornato da missioni all’estero con gravi infermità. Tali infermità riguardano anche infermità di tipo “genetico” le quali sono causa della nascita di figli malformi. Queste tematiche, tra l’altro, riguardano ciò che è accaduto per le vittime dell’uranio impoverito, affette da tumori o da patologie genetiche che hanno causato la nascita di figli malformi. Alcuni degli ammalati di tumore hanno addirittura perso la possibilità generativa essendo stati colpiti, dalle infermità, negli organi genitali. Ma su questo specifico argomento torneremo in seguito.

 

Tornando a quanto sopra esposto è bene precisare che la legge si riferisce ad avvenimenti accaduti durante il periodo di servizio (cioè “in continuità di servizio” o “in costanza di servizio”) E NON DI INFERMITA’ E DECESSI AVVENUTI PER CAUSA DI SERVIZIO. Questo, è bene ricordarlo ancora una volta, costituisce il presupposto al diritto della speciale elargizione. Ed infatti, secondo il Consiglio di Stato è sufficiente che l’evento dannoso si verifichi durante il periodo di servizio (cioè “in continuità di servizio”) e ciò fa sì che la condizione “causa di servizio” non sia un presupposto necessario per avere il diritto agli indenizzi, ma solo supplementare, avvalorativo, come del resto abbiamo evidenziato in precedenza.

 

Per quanto riguarda ciò che si intende per  “evento dannoso subito, in conseguenza di una menomazione” di cui all’art. 1 della legge 308/81, debbono essere prese in considerazione, come sopra accennato, anche le menomazioni causate da infermità e non solo quelle riportate in seguito a ferite o lesioni. Il Ministero della Difesa, in varie occasioni, ha fatto riferimento solo al caso di ferite o lesioni e non a infermità.

 

Riepilogando, in relazione all’intento del Ministero della Difesa di limitare gli aventi diritto agli indennizzi in rapporto a quanto disposto dalle leggi 308/81 e 280/91 il Consiglio di Stato ritiene che:

1)      non conti, ai fini della concessione/negazione di indennizzi, la “causa di servizio” ma la “continuità di servizio”. La causa di servizio rappresenta solo una condizione supplementare, avvalorativa

2)      non contino solo le ferite o le lesioni ma contino, con egual peso, le infermità che lasciano gravi conseguenze nell’organismo (vedi tumori e altro).

 

Abbiamo accennato al fatto che l’attività dei miliari e dei corpi militarmente ordinati prevede l’esercizio di operazioni, come le operazioni di vigilanza, di soccorso, di supporto a esigenze di ordine pubblico, e ciò è evidente specie nelle missioni all’estero. Ad esempio tutti i reparti militari all’estero, che sono tra l’altro composti solo da volontari/di carriera, in cui si sono verificati casi di infortunio, hanno svolto operazioni di vigilanza, di ordine pubblico, di soccorso o simili (pensiamo, ad esempio, alla vigilanza alle chiese ortodosse in Kossovo) e dunque questo tipo di operazioni sono implicite nelle leggi 308/81 e 280/91 in quanto si possono considerare come condizione ovvia nello svolgimento di attività militari e certamente riguarda l’attività compiuta nelle missioni all’estero. Non si può quindi negare, come precedentemente accennato, un indennizzo per il fatto che non viene esplicitamente menzionata, nell’attività svolta dal militare, quanto può riferirsi ad operazioni di vigilanza, di concorso all’ordine pubblico, di soccorso, ecc.

 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA

 

            Non risponde a verità quanto affermato nella risposta alla interrogazione dell’On. De Zulueta secondo cui “in tale quadro normativo la speciale elargizione in alcuni casi è stata negata non in ragione dello status militare, ma per difetto dei presupposti previsti dalla legge”.

 

            In che cosa consistono questi “presupposti” che vengono considerati oggettivi? I  presupposti “oggettivi” che determinano la non concessione degli indennizzi, indipendentemente dallo status (di leva o di carriera), consistono, secondo il foglio prot. n.MD/GPREV/II I°/000/280/9 in data 5 giugno 2006 del Ministero della Difesa, nei seguenti eventi:

 

1)      evento letale non cagionato da ferite o lesioni di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio;

2)      evento letale accaduto un licenza o permesso, ovvero fuori dal presidio senza autorizzazione.

 

Quanto al punto 1) “l’infortunio grave (che può essere letale o non letale classificato in base alle tabelle A e B della legge sulle pensioni di guerra, sopracitata, esso può derivare anche da infermità e non solo da lesioni di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio (come precisato dal Consiglio di Stato nel documento del 16 giugno 1992). E d’altra parte, anche il Consiglio Medico Legale della Difesa si è espresso nel senso che l’evento dannoso può essere legato a infermità. Ad esempio, se dei militari vengono sottoposti ad una situazione in cui si sprigiona gas tossico o ad una situazione in cui si trovano a contatto con agenti cancerogeni, vi sono dei pericoli che non sono pericoli di ferite ma sono pericoli di altra natura che possono causare gravi danni all’organismo, non meno di quanto li possano causare delle ferite.

 

Dunque, l’esclusione basata sul presupposto che l’evento dannoso sia solo quello della lesione fisica violenta legata ad una “ferita”, è assolutamente in contrasto con la legge e se, per questo motivo, si negano gli indennizzi si commette un grave errore. Vedi ad esempio, il caso del militare che è stato prima di leva e poi volontario, Fabio Porru (vedi allegato) colpito da tumore (infortunio grave) in continuità di servizio, per il quale, pur essendo stata riconosciuta la causa di servizio, è stata negata la speciale elargizione. In questo caso, che riprenderemo più in dettaglio in seguito, è stato affermato che lo status giuridico di militare (truppa in SPE) ha impedito di considerarlo tra i destinatari della legge 280/91, mentre la condizione oggettiva del decesso (infermità) ha ostacolato la concessione della speciale elargizione ai sensi della legge 308/81.

 

Osserviamo che in entrambe queste motivazioni è stato commesso un errore, in base a quanto abbiamo precedentemente rilevato.

 

Quanto alla questione riguardante la negazione di indennizzi in caso di permesso o licenze o del trovarsi senza autorizzazione fuori presidio, questo è scritto nella legge e quindi va rispettato.

Tuttavia, di queste condizioni “ostative” è stato fatto anche abuso. Ad esempio, nel caso del Carabiniere Oronzo Causio che si trovava in libera uscita, la libera uscita è stata equiparata a “permesso”. Infatti, lo sa anche una “burba” dopo 10 giorni di vita in caserma che, ad esempio, per ottenere un permesso bisogna fare una richiesta scritta e ottenere una risposta scritta, mentre per il tempo libero ciò non è necessario. Tutto questo a prescindere dalle differenze di “status giuridico” che esistono, da una parte per le licenze e i permessi, dall’altra per la libera uscita o franchigia.

Inoltre, nel caso che un infortunio grave colga un militare in licenza di convalescenza per via di una infermità che si è prodotta mentre era “in continuità di servizio” (causa “pregressa”),  l’esclusione di indennizzi a questo militare è certamente discutibile (vedi, ad esempio, le riserve che sono state fatte in merito dal Consiglio di Stato nel documento del 16 giugno 1992).

 

Anche per quel che riguarda la questione del “fuori presidio senza autorizzazione”, si tratta di un punto discutibile. Infatti contrasta con lo spirito della legge sui principi della disciplina (legge 382/78). Inoltre, ad esempio, all’estero non esistono i presidi. Infine, il “fuori presidio” rimanda a situazioni che possono essere completamente diverse dal punto di vista della “vita del militare”. Ad esempio, il trovarsi nell’ambito del presidio (o fuori del presidio) a Roma, è ben diverso dal trovarsi nell’ambito del presidio (o fuori del presidio) a Canebole, al confine con la ex Jugoslavia.

 

            Ritornando ora alla tematica principale riguardante la non accettabilità delle affermazioni che si trovano nella risposta alla interrogazione dell’On. De Zulueta, è opportuno precisare che gli errori riscontrati trovano una conferma nei seguenti documenti:

 

1)      la deliberazione del Consiglio Superiore del 16 giugno 1992, già ampiamente citata, nella quale si legge che secondo il Ministero della Difesa “non rientrano tra i destinatari del beneficio stesso i familiari dei militari in servizio permanente, quelli di complemento e in genere i militari volontari, trattenuti e richiamati;

2)      la risposta del Ministero della Difesa ad una richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2004 (vedi allegato) in cui si precisa che “la legge 308/81 si applica nei confronti di militari non legati da stabile rapporto con l’Amministrazione militare (militari di leva, allievi delle scuole militari etc.)”;

3)      lo “Schema” (allegato) compilato dal Ministero della Difesa in cui è scritto: “La legge in argomento agli art. 1 e 6 comma 3, dispone che, in favore dei militari in servizio di leva o richiamati, degli allievi delle scuole militari e dei volontari – intendendo per tali i militari che svolgono un servizio a ferma prefissata, privi cioè di un rapporto d’impiego a tempo indeterminato e quindi non in SPE – spetta una Speciale Elargizione di 50 milioni di lire, qualora: “subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte (ed in tal caso il beneficio è concesso ai familiari) o un’infermità ascrivibile a categoria”.

 

            In conclusione si sottolinea, che l’intendimento del Ministero della Difesa è stato quello (all’opposto di quanto si afferma nella risposta all’interrogazione dell’On. De Zulueta), secondo cui gli indennizzi spettano solo al personale nello status NON IN SPE.

 

            In altre parole il Ministero della Difesa ha deciso di escludere, in base a questo criterio, tutto il personale volontario in spe, in ragione del suo status, mentre a questo personale spettano gli indennizzi dal 1° gennaio 1969 e perciò migliaia di persone (il numero di tali persone non è  attualmente quantificabile esattamente, perché abbiamo solo alcuni dati statistici riguardanti i militari) e in particolare quelli dei militari dell’Esercito, Marina e Aeronautica, mentre mancano altri dati relativi a Carabinieri, e inoltre non siamo in possesso dei dati relativi a Guardia di Finanza, a Polizia di Stato, a Polizia carceraria, a Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco. Ma già limitandosi ai soli deceduti di Esercito, Marina e Aeronautica, possiamo dire che si tratta di varie migliaia di uomini per i soli casi di decesso.

 

Ma analizziamo la questione un po’ più in dettaglio. Secondo le statistiche di cui disponiamo, ad esempio nei 9 anni, dal 76 all'84, i decessi nelle tre Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, sono stati 3.132, di cui 1.440 riguardano ufficiali e sottufficiali in spe e 1.692 riguardano militari di leva, con una media mensile di morti pari a 348 militari. Sono esclusi da questi dati statistici quelli che si riferiscono ai Carabinieri (Forza Armata composta da 120.000 militari quasi tutti in spe). Quello che sappiamo dalle statistiche disponibile è che gli infortuni, nell’Arma dei Carabinieri (per inciso, si tratta quasi tutto di personale in spe), sono di poco inferiori a quelle delle tre Armi e quindi occorre quasi raddoppiare le predette cifre. Non abbiamo dati, invece, sulla Guardia di Finanza (circa 70.000 militari, anche questi per la grande maggioranza in spe) e poi gli altri corpi ad ordinamento militare, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco. Alcuni altri dati statistici, che ho sottomano, riguardanti le Forze Armate sono i seguenti: totale di morti nel 1989: 420, nel 90: 366, nel 91: 338. Nei 37 anni dal 1969, si tratta quindi di migliaia di morti tra il personale volontario di carriera. La cifra di 10.000 è ovviamente solo indicativa. Per inciso, per quanto riguarda le Forze Armate i dati nominativi del personale per i quali deve essere concessa la speciale elargizione possono essere reperiti negli Archivi dei Distretti militari.

 

Prima di concludere questa analisi, sembra importante fare un cenno alla questione delle vittime così chiamate dell’uranio impoverito.

 

 

Gli indennizzi per le vittime dell’uranio impoverito

 

            Un cenno particolare merita la questione dei militari gravemente infortunati (alcuni dei quali deceduti) per possibile contaminazione da uranio impoverito e affetti da gravi patologie genetiche (messa al mondo di figli malformi) e neurologiche. Secondo alcuni si tratta di circa 30 deceduti e di circa 100 ammalati. Secondo altri si tratta di circa 50 deceduti e di circa 300 ammalati.

 

            Ma indipendentemente dall’aspetto quantitativo, quello che è certo è che si tratta di infortunati gravi e deceduti in continuità di servizio a cui spettano degli indennizzi in base alle leggi 308/81 e 280/91 (con le precisazioni della legge 266/05, commi 563 e 564).

 

            E’ da precisare che non interessa affatto, al fine dell’attribuzione degli indennizzi, la causa che ha generato l’infermità, non interessa cioè se i gravi infortuni (infermità come tumori, malattie neurologiche (morbo di Gerhing), o patologie genetiche) siano dovuti a contaminazione da uranio impoverito oppure a contaminazione da solventi come il benzene o, come alcuni sostengono, addirittura a vaccini (Neotyf), o altre sostanze.

 

            Ai fini degli indennizzi occorrono, come si è ampiamente detto in questa analisi, soltanto due condizioni. La prima che l’infortunio sia grave, la seconda che la vittima sia in continuità di servizio.

 

            Per quanto concerne la questione degli indennizzi, non interessa insomma se la colpa sia di nanoparticelle, di microparticelle o di macroparticelle o questioni del genere. Tale tematica riguarda il campo del sapere medico ed eventualmente riguarda le possibili misure di protezione da adottare e i rischi che possono esistere per chi opera sul campo. Ma, come sopra si è detto, non riguardano la questione degli indennizzi che ha a che fare con l’applicazione delle leggi 308/81 e 280/91 e anche della 266/2005, e che va svincolata, come si è ampiamente detto in precedenza, dal legame con la “causa di servizio” e con le annesse problematiche (se questa può essere concessa solo se vi è un legame di certezza tra causa ed effetto oppure anche se vi è un legame di probabilità).

           

Sotto il profilo degli indennizzi le cause che possono aver provocato le infermità non hanno interesse, conta solo la gravità dell’infermità. A questo proposito occorre anche ricordare che non vi sono stati solo militari volontari/di carriera che si sono ammalati in missioni all’estero, ma vi sono anche dei militari di leva nei poligoni di tiro in Italia che hanno subito una grave infermità, magari per via di cause pregresse, contratta durante il periodo di servizio cui spettano degli indennizzi.

 

            L’Associazione ANAVAFAF ritiene estremamente grave il fatto che il personale che ha subito infermità di quelle del tipo sopraindicato non sia stato indennizzato.

 

 

 

ALCUNI CASI SPECIFICI

 

            A riprova di quanto sopra affermato, facciamo ora degli esempi pratici di casi di militari a cui erroneamente non è stata concessa la speciale elargizione, proprio in virtù del loro status militare. Quanto sopra emerge da documenti emanati dal Ministero della Difesa.

 

 

1) Caso Porru

 

Ne abbiamo già fatto cenno in precedenza. Nella risposta recente (21.04.2006) alla richiesta di speciale elargizione da parte della famiglia Porru nei riguardi del figlio volontario Fabio Porru, deceduto, cui era stata riconosciuta la causa di servizio, si legge testualmente: “lo status giuridico del militare (truppa in SPE) ha impedito di considerarlo tra i destinatari della legge 280/91. E ciò è certamente l’esatto opposto di quanto si afferma nella risposta all’interrogazione De Zulueta, secondo cui la speciale elargizione “è stata negata non in ragione dello status militare”.

 

Da osservare che come motivazione della concausa per la negazione della speciale elargizione, si fa riferimento alla infermità in quanto da considerarsi non come una ferita, e quindi, secondo il Ministero della Difesa, non rientrante negli eventi dannosi che impongono l’indennizzo.

 

Viceversa, come sopra precisato, il Consiglio di Stato ha chiarito che anche l’infermità così come la ferita è da considerare come infortunio. E tra l’altro, il tumore (che è citato nelle tabelle A e B sopraindicate) deve intendersi come infortunio grave e quindi da risarcire. Anche la legge n. 266 del 22.12.2005 ai commi 563 e 564 implica, come si è in precedenza ricordato, che gli indennizzi spettano, non solo ai deceduti, ma anche a coloro che abbiano contratto infermità permanenti o invalidanti.

 

 

2) Caso Melis

 

            Veniamo ad un caso un po’ meno recente (10 dicembre 2004), quello riguardante il militare deceduto, volontario, Valery Melis, cui si nega la speciale elargizione. Si legge quanto segue: “visto il foglio matricolare dal quale si evince che il Caporal Maggiore Melis Valery ha prestato servizio nel ruolo di volontario di truppa, in servizio permanente dell’Esercito Italiano, constatato che il caso in esame non rientra tra le fattispecie che il legislatore ha voluto considerare ai fini della concessione del beneficio stesso, non ai sensi della legge 280/91 in quanto il militare non era in servizio di leva, nè ai sensi della legge 308/81 in quanto il decesso si è verificato per causa diversa da quella espressamente indicata negli artt. 5 e 6 della legge medesima” (infermità e non ferita, n.d.r.).

 

            Qui si può ripetere quello che abbiamo detto sopra circa lo status di volontario. Infatti è lo status di volontario del defunto Valery Melis, che ha fatto escludere lo stesso dalla speciale elargizione. Concausa della diniego è stata la infermità  (tumore e non ferita), che ha causato il decesso.

 

            Dunque, la decisione del rigetto della speciale elargizione è affetta da due errori. Infatti è stata negata:

a)      per via dello status di volontario del Melis, mentre doveva essere concessa;

b)      per via del fatto che l’infortunio sia stato legato ad una infermità e non ad una ferita, mentre l’elargizione va concessa sia in caso di infermità che di ferita.

 

            Tutto ciò, come sopra, è esattamente l’opposto di quanto è stato affermato nella risposta all’On. De Zulueta.

 

 

3) Caso Del Vecchio

 

            Possiamo citare ad esempio anche un altro caso, quello del Maresciallo Andrea Gino Del Vecchio, in cui nella motivazione del rigetto da parte del Ministero della Difesa del 2005, è stato precisato che  il Maresciallo era un Sottufficiale dell’Esercito in servizio permanente e non un militare di leva. (vedi comunicato dell’avv. Ferrara in data 20.10.2005).

 

 

4) Caso Conti

 

            Facciamo ora un salto all’indietro nel tempo e andiamo al 27 ottobre 1992 e alla richiesta di speciale elargizione rivolta al Ministero dai genitori del Sergente volontario di carriera Gianni Conti, deceduto in circostanze mai chiarite per annegamento nel 1979 nella piscina dell’Aeroporto Dal Molin a Vicenza, durante una festa di Ufficiali. Per inciso notiamo che l’infortunio grave, in questo caso, è l’annegamento e quindi non  una infermità o una ferita.

 

            Nella risposta  del Ministero si legge che “spiace comunicare che la stessa (speciale elargizione a norma della legge 14.8.1991 n. 280, ndr) non può trovare accoglimento in quanto la S.V. non rientra tra i destinatari della norma. Infatti la stessa trova applicazione nei genitori ed eredi del personale di leva deceduto durante il servizio militare di leva. Il suo defunto figlio, con il grado di Sergente all’atto della morte, si trovava in posizione giuridica di volontario”. Anche in questo caso si evince il criterio di esclusione che è esattamente l’opposto di quello affermato nella risposta all’On. De Zulueta.

            E qui siamo ad un caso del lontano 1979. Dunque, in tutto questo arco di anni appare che il criterio sia stato ovviamente quello di non concedere la speciale elargizione al personale volontario/di carriera.  E ciò nonostante quanto è stato inequivocabilmente specificato nel titolo stesso delle leggi 308 e 280 sopra citate, ma anche a quanto precisato dal Consiglio di Stato con i documenti del 1993 e del 1998 e anche dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dell’11 gennaio 2000 (vedi allegato).

 

            Non rispondono dunque a verità le affermazioni secondo cui la speciale elargizione è stata concessa al personale volontario. Si tratta di un fatto la cui gravità, trattandosi, tra l’altro, di leggi la operatività risale al 1 gennaio 1969, è di tutta evidenza.

 

E quindi è veramente difficile accettare le conclusioni indicate nella risposta alla interrogazione dell’On. De Zulueta, secondo cui il Ministero della Difesa avrebbe “vagliato con il massimo scrupolo ogni singola posizione”.

 

Certamente non ha vagliato con il “massimo scrupolo” (ma si tratta di un eufemismo) i casi sopracitati.

 

            Cade, in relazione a quanto indicato nella risposta, anche l’ipotesi “consolatoria” che il grave errore sia dipeso dalla “mancanza della virgola” nella legge 280/91 (virgola che separa la categoria degli allievi delle scuole e collegi militari da quella dei “militari volontari e trattenuti”) legge che peraltro ha retroinfluito anche sulla legge 308/81 adeguandola a quanto è stato stabilito dalla legge 280. Infatti anche nella legge 308/81, così come adesso appare, è stata tolta la virgola che prima vi appariva, cosa di cui sembra il Ministero della Difesa non si sia accorto. Ora la “virgola” andrà ripristinata in entrambe le leggi nelle forme previste.

 

La mancanza della virgola ha fatto sì che moltissime persone che potevano ricorrere contro i provvedimenti del Ministero non hanno ricorso, in quanto la categoria dei volontari appariva cancellata dalle due leggi. Occorrerà una nuova legge, perchè l’errore non è dovuto alla trascrizione da parte della Gazzetta Ufficiale,  come finora è sembrato, ma si trova nel testo licenziato dal Senato (sulla questione della virgola vedi la allegata lettera ai Presidenti delle Camere in data 27 settembre 2006).

 

            E’ importante ora modificare quanto è stato erroneamente affermato circa la attribuzione della speciale elargizione al personale volontario/di carriera. Anche perchè, tra l’altro,oggi essendo stata eliminata la leva, questo personale costituisce  la sola componente esistente nelle Forze Armate, e se gli indennizzi fossero dovuti solo alla leva la legge, per i militari, non avrebbe più senso.

 

            Occorre dunque correggere gli errori nella risposta all’interrogazione De Zulueta. E occorre a partire dal 1 gennaio 1969 individuare l’elenco di tutti coloro, tra il personale volontario e di carriera, che sono stati ingiustamente esclusi dagli indennizzi risarcimento previsti. La documentazione relativa a questi casi (dal 1969) si trova, come prima accennato, nei distretti militari.

 

            Occorre aprire una indagine per capire come siano stati possibili così gravi travisamenti delle leggi 308/81 e 280/91 e ciò anche nonostante quanto è stato chiarito dal Consiglio di Stato e anche della 1^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

 

 

            Occorre anche stabilire come sia stata possibile l’adozione del criterio di concedere gli indennizzi solo per il personale di leva escludendo il personale volontario/di carriera, fatto che ha determinato la mancata concessione di indennizzi ad un rilevantissimo numero di militari volontari/di carriera.

 

 

                                                                                                            Falco Accame

                                                                                                  Presidente ANAVAFAF