Signoraggio: Atto di citazione del Veneto contro lo Stato Italiano - 13
novembre 2006
TRIBUNALE DI VENEZIA
ATTO DI CITAZIONE
Associazione Liberi Imprenditori Federalisti Europei (Life) di Treviso,
con sede Vial’Italia 194, Conegliano (Tv), in persona del Presidente e
legale rappresentante Daniele Quaglia , al presente atto incaricato dal
Consiglio Direttivo di LIFE; nonché Daniele Quaglia
personalmente, nato a Fiesso d'Artico il 26.06.49 e res. in San Biagio
di Callalta, Via Grande n. 6, personalmente; entrambi anche su mandato
dei cittadini veneti firmatari dell'all.9 al presente atto- ambo con
l’avv. Marco Della Luna del Foro di Mantova, dom.ti presso l’avv.
Luciano Salvato di Venezia, con studio in Fiesso d’Artico, Via Riviera
del Brenta 197-
RICHIAMATI:
L’art. 2 e l'art. 10 Cost. della Repubblica Italiana, laddove
riconoscono i diritti dell’uomo, le limitazioni della
sovranità nazionale e impongono l’attuazione delle norme
dell’ordinamento sopranazionale, compresa la Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo; norme recepite dallo Stato italiano con legge
propria, che pertanto sopravanzano la legge ordinaria in quanto fonte
di rango sovraordinato e la cui negazione costituirebbe violazione
della Costituzione (Cass. pen. 21-3 1975) e del diritto internazionale;
L’art.2 L.n. 340/1971, che ha riconosciuto costituzionalmente il
“popolo veneto” e il suo diritto all'”Autogoverno”;
Il patto internazionale sui diritti civili e quello sui diritti
economici di cui alla L.n. 881/1977 che ha dotato il popolo veneto del
diritto di autodeterminare liberamente ogni istituzione che esso
ritenga, legge rafforzata dall'art.1 Cost. che riconosce la
sovranità “al popolo”;
OSSERVATO
Che il Popolo Veneto ha democraticamente, per elezione, in
conformità alle norme internazionali e dello Stato italiano,
costituito un proprio autogoverno, denominato Autogoverno del Popolo
Veneto; nonché un proprio organo di giustizia, denominato
Tribunale del Popolo Veneto;
Che ha adottato una Costituzione, democratica e ricettiva di tutti i
diritti e le libertà dell’uomo, civili e politici;
OSSERVATO ALTRESI’
che tale autogoverno è garantito anche dalla L.n. 289/1986 con
la quale la Repubblica Italiana ha riconosciuto il diritto di
autogoverno delle comunità locali, e quindi riconosce ad esse il
diritto di esazione delle imposte necessarie all'espletamento dei
servizi loro competenti;
RICORDATO E CONTESTATO
Che l’annessione delle Provincie Venete al Regno d’Italia è
nulla e inefficace perché basata su falsi, brogli,
intimidazioni, violazioni dei diritti elettorali, mancata consultazione
plebiscitaria di diverse provincie; invero:
Il plebiscito del 1866 era stato concordato per decidere sull’unione
del Lombardo Veneto al Regno d'Italia sotto il governo monarchico
costituzionale del Re Vittorio
Emaunele II e dei suoi successori. L'articolo IV del trattato di
cessione di Vienna del 3 ottobre 1866, sulla base del quale si tenne il
plebiscito,
statuiva “La frontiera del territorio ceduto è determinata dai
confini
amministrativi attuali del Regno Lombardo-Veneto” dove però
“veneto” è
aggettivo tradotto dall'originale “Venetien”, ossia di tutte le
Venezie, da
Bergamo a Udine - come effettivamente saranno i luoghi del plebiscito.
Essendo i confini ovviamente definiti dall’amministrazione Absburgica
cedente, erano parte del territorio lombardo le importanti città
di Milano,
Pavia etc., mentre di quello veneto lo erano anche Trieste e
probabilmente
Gorizia. Per contro, Milano e Pavia e altre città non mai furono
chiamate al plebiscito
pur avendone diritto come previsto dal Trattato; fatto di cui il
commissario
italiano Thaon di Revel rise nel proprio memoriale “La cessione del
Veneto”, per aver annesso quelle terre senza nemmeno la finzione di un
plebiscito. “Votarono" al plebiscito anche la provincia di Udine , che
allora comprendeva pure Pordenone, Tolmezzo, Cividale,
Spilimbergo, Codroipo etc.; e
votarono alcuni comuni oggi sotto amministrazione della Provincia di
Trento.
Tutti questi territori oggi hanno diritto a far parte del territorio
nazionale
veneto o del Lombardo-Veneto quale territorio che fu e che è
occupato illegalmente dallo Stato Italiano.
Il plebiscito del 1866 è nullo indipendentemente dal risultato e
dallo svolgimento, perché chi organizzò il plebiscito non
era legittimato a rappresentare il popolo veneto. Infatti il
Commissario plenipotenziario del Re d'Italia, certo Genova Thaon di
Revel,
aveva ricevuto il territorio da 3 personaggi (Luigi Michiel, Edoardo De
Betta e Achille Emi-Kelder), i quali non erano stati nominati da
alcuno a
rappresentare il popolo veneto e mantovano, quindi erano del tutto
privi di legittimazione e potere, e tale circostanza era nota alla
parte “cessionaria”.
Questi signori “cedettero” il territorio
senza titolo; perciò la cessione è nulla, e non
può convalescere né essere vicariata da usucapione, dato
che non esiste usucapione nel
diritto internazionale e non esiste prescrizione del diritto di
autogoverno di
un popolo.
I rappresentanti del popolo veneto che effettivamente avrebbero dovuto
“consegnare” il territorio ai Savoia, erano quelli eletti poco tempo
addietro nelle elezioni
svolte. Solo essi sarebbero stati, in ipotesi, eventualmente
legittimati a ricevere il territorio da Le Boeuf, rappresentante di
Napoleone,
per cederlo a Thaon di Revel, fermo restando che Le Boeuf lo
aveva ricevuto dagli Austriaci, essi stessi occupanti abusivi dal 1848
con la
rinata Repubblica di S. Marco; e ancor prima abusivi, ancora per il
ristabilimento della Repubblica Veneta con il decreto Wallis del 1805.
Quindi anche l’Austria mancava di legittimazione e potere.
Per quanto detto, i prestanome fantocci Michiel, De Betta ed
Emi-Kelder, che
ricevettero il territorio, lo ricevettero perché nominati
dal regio commissario
italiano, e non perché legittimi rappresentanti del popolo
veneto; ed
infatti immediatamente essi cedettero il territorio senza attendere
l'esito
del dovuto plebiscito, e quindi senza che il loro agire fosse in alcuna
maniera
legittimo a norma dei trattati, dato che il popolo veneto non aveva
ancora espresso
la propria volontà all'annessione.
Che tale plebiscito fosse previsto e
atteso, e non fosse solo una formalità di facciata, è
dimostrato dal fatto
che pochi giorni dopo il commissario francese si lamentò
anche con il
commissario italiano perchè il plebiscito si svolgeva in
presenza delle
truppe italiane occupanti; e che la cosa non fosse regolare lo comprova
la sua
corrispondenza con l'Imperatore Napoleone.
Ma in quel momento, per il diritto
internazionale, Napoleone non aveva più il possesso del
territorio, essendo in
teoria già avvenuta la consegna del medesimo; e il fatto che il
diritto
alla libera consultazione del Popolo Veneto venisse negato dai Savoia,
non era
un fatto diverso da quando oggi le elezioni di un dato stato vengono
truccate e gli altri
stati tacciono per convenienza – era cioè un fatto estero;
perciò Napoleone prescrisse al suo commissario di lasciar
correre. .
Siamo di fronte dunque ad una cessione nulla, ad opera di un falso
dominus (i
finti rappresentanti del popolo veneto) che cede una sovranità
senza averne titolo. Per
tanto, circa tutti gli atti conseguenti, compreso il plebiscito del
1866, si osserva che essi non hanno valore perché perpetrati da
occupante abusivo e perché giuridicamente inficiati dalle
suddescritte anomalie, come dimostra lo studio del Prof. Borsetto.
Essendo mancata al popolo veneto la possibilità di organizzare
da sé il
plebiscito del 1866, il risultato di questo è nullo/inesistente
e non legittima
alcun altro soggetto, che lo stesso popolo veneto, a governare sui
territori de quibus e sul popolo veneto.
Va pertanto ritenuto notorio, nonché comprovato, che la
Monarchia Sabauda e gli Stati di S.M. il Re d'Italia hanno violato il
diritto internazionale quando nel 1866 fecero annessione del Regno
Lombardo-Veneto, onde la legittimità sullo stesso territorio
è esclusa alla fonte nei confronti dell'istituzione italiana,
anche ammesso che sia erede della monarchia sabauda e italiana.
Il Regno Lombardo-Veneto comprende tutto il territorio dell'odierno
Veneto (ex-repubblica Veneta) oltre che le odierne province lombarde di
Milano, Pavia Como, Mantova, Brescia, Bergamo, Crema e Lodi. Questo
territorio venne dichiarato sovrano nel 1866, e un plebiscito “libero
delle Popolazioni interessate” doveva accertare la volontà del
suo popolo di unirsi o non unirsi agli stati di S.M. il re
d'Italia.
Come ci conferma lo stesso commissario che gestì l'annessione,
Conte Genova Thaon di Revel, nel suo memoriale “La cessione del
Veneto” riprodotto da Casa ed. Universitaria - Venezia, anche in quel
plebiscito, come avvenne in altri, non votarono ampie parti di
popolazione e in specie quella lombarda e di Milano: basta
confrontare la lapide "ricordo" riportante il numero di votanti
(641.758) esposta nelle piazze delle città venete, mentre
gli abitanti di Venezia e delle province del Veneto e di
quella di Mantova superavano i 2.500.000, per rendersene
matematicamente conto. Oppure leggere il supplemento al n. 74 del 1866
del Giornale di Vicenza o l'Arena di Verona del 9 gennaio 1868 o la
Gazzetta di Verona del 17 ottobre 1866.
Il trattato internazionale (fra Austria e Prussia -23 agosto 1866-
siglato a Praga) dispone il passaggio del Veneto alla Francia che poi
lo consegnerà ai Savoia. Nel trattato di pace di Vienna fra
l'Italia e l'Austria del 3 ottobre, si legge testualmente "sotto
riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate", dunque
un riconoscimento internazionale del diritto all'autodeterminazione del
popolo veneto che in quel momento ha la sovranità sul suo
territorio.
Il plebiscito avrebbe dovuto svolgersi sotto il controllo di una
commissione di tre membri che "determinerà", in accordo con le
autorità municipali, il modo e l'epoca del plebiscito, il quale
avrà luogo liberamente, col suffragio universale e nel
più breve tempo possibile". Così era stato
concertato dall'ambasciatore d'Italia a Parigi Costantino Nigra con il
governo francese, che sembrava determinato a svolgere fino in fondo il
proprio ruolo di garante internazionale, sancito anche dal trattato di
pace fra Prussia e Austria.
Per contro, il governo italiano col suo presidente Bettino Ricasoli
interpretava pro domo sua i trattati; e a leggere la Gazzetta di
Venezia del 20 ottobre 1866 si viene a sapere che "Questa mattina (il
19) in una camera dell'Albergo Europa si è fatta la cessione del
Veneto", cioè prima del plebiscito (del 21-22) il Veneto era
già stato "passato" dalla Francia all'Italia in una stanza
dell'Hotel Europa lungo il Canal Grande. Il generale francese Le Boeuf,
come già detto, consegnò il Veneto a tre notabili: il
conte Luigi Michiel, veneziano, Edoardo De Betta, veronese, Achille
Emi-Kelder, mantovano, che non rappresentavano il popolo veneto in
quanto mai eletti dalla municipalità; ma essi "deposero" la
sovranità, illegittimamente e invalidamente ricevuta, nelle mani
del commissario del Re, conte Genova Thaon di Revel. Lo stesso Thaon ci
racconta nel suo memoriale che il plebiscito fu svolto con già
la presenza delle truppe sabaude, e che fu in pratica soprattutto
effettuato da una amministrazione lombardo-veneta già occupata
militarmente dai soldati dei Savoia. Infine, il plebiscito fu talmente
illegittimo e per nulla libero e svolto in stato di intimidazione, che
il “risultato” di vittoria del sì fu pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il giorno prima (!) che si svolgesse il plebiscito. Da alcuni
altri studi di archivio, che ci si riserva di presentare, il plebiscito
risulta evidentemente truccato nei seggi stessi (Vedi “ La grande
Truffa ” di Ettore Beggiato).
OSSERVATO
che, pertanto, questa annessione nasce e deriva sia dalla violazione di
trattati internazionali che dalla negazione di un diritto fondamentale
del Popolo Veneto, già esistente al tempo, ma odiernamente
rafforzato dalle norme di diritto internazione poste a tutela dei
diritti dei popoli e dell’uomo - ossia dalla negazione del
diritto di scegliere liberamente pro o contra l'annessione del Lombardo
Veneto al reame dei Savoia;
che lo Stato italiano è per definizione parte e non imparziale
in ordine alla questione qui sollevata, in quanto successore e
continuatore dell’occupatore del territorio delle Provincie Venete,
compiuta da parte delle truppe dei Savoia prima ancora che un
plebiscito ne permettesse l'entrata;
che lo Stato Sabaudo macchinò "pro domo sua" un plebiscito
organizzato e truccato dalle stesse truppe occupanti che votarono pure
esse (!) e nel contempo impedirono il voto a importanti province come
Milano, Como, Pavia, Gorizia, Trento etc.;
che, in ogni caso, fosse pur stato valido il plebiscito del 1866, esso
assegnava il governo ai discendenti maschi di casa Savoia, pertanto lo
Stato Italiano o la Repubblica italiana non ha egualmente diritto al
governo del territorio perché non rappresentato da discendente
maschio dei Savoia;
che manca la continuità tra il Regno d’Italia e la Repubblica
Italiana , o meglio lo Stato che di fatto regge attualmente il
territorio comunemente detto “Italia”, onde
l'odierno Stato italiano non ha alcun titolo a governare le Venezie
dato che
esso non è il successore del Regno d'Italia.
Che, inoltre, il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 è
nullo in quanto non fu raccolto il voto di moltissimi cittadini
italiani, tutti quelli in territori occupati dagli ex-nemici (che
seppure occupati erano territori italiani e soprattutto popolati di
italiani con
diritto di voto) oltre che quelli nelle province di Bolzano, Trieste,
Gorizia e Udine,
sicché il risultato del referendum poteva essere opposto, se
avessero votato tutti i legittimati.
Che i cittadini dei territori ceduti dall'Italia nel
1947 con la Conferenza di Parigi di febbraio, non furono chiamati a
votare nel referendum;
Che, in particolare, nel 1946 erano italiani i territori di Istria,
Quarnaro,
Dalmazia, Dodecaneso risalenti alla Repubblica Veneta. Quei territori
che
non hanno votato, non possono essere stati poi legittimamente ceduti
dalla “Repubblica” allo straniero; pertanto, delle due l’una: o non
sono stati mai ceduti dall'Italia e sono oggi veneti, oppure –come
è oramai certo- la Repubblica italiana non esiste, essendo nullo
il
referendum; dunque essi sono sotto il governo di un Regno d'Italia.
Infatti,
come poteva l'Italia Repubblicana rappresentare chi non l'aveva nemmeno
votata? Inoltre, la provincia di Udine e la parte occidentale di quella
di Gorizia
vennero restituite dagli anglo-americani alla sovranità
italiana, ma anche
i loro abitanti non avevano votato al referendum del 1946.
Per rivendicare la non legittimità della Repubblica in alcuni
territori che non
votarono, si è costituito un “Comitato delle 3 province”
(Bolzano, Gorizia,
Trieste) con a capo certo Matteo Sullivan; e tale Comitato afferma la
non
legalità della Repubblica Italiana ed ha chiesto il
riconoscimento all'ONU.
PREMESSO ANCORA
Che per tutte queste ragioni si può quindi affermare che la
presenza dell'amministrazione italiana è abusiva nel
Lombardo-Veneto fin dall'origine (1866), e che il suo permanere
è violazione del diritto internazionale, dei trattati, dei
diritti dei popoli e del diritto interno della Repubblica Italiana; e
che esso configura un’occupazione di un territorio sovrano, perpetrata
senza titolo da parte di una Potenza straniera;
Che, per contro, le istituzioni di autogoverno del popolo veneto, di
cui il Tribunale del Popolo Veneto è parte, si affermano eredi
diretti del Governo del Regno Lombardo Veneto, e ne rivendicano la
continuità.
Che per tanto, l'Autogoverno del Popolo Veneto, legittimo ed esistente
fin dal 1866 se pure de facto conculcato; o quantomeno rinato per
genesi successiva all'ordinamento italiano contemporaneo
internazionalizzato (art. 2 L .n. 340/1971 e L.n. 881/1977), esiste per
diritto sovrano del popolo veneto.
Che le leggi dello Stato italiano non sono applicabili nel territorio
lombardo-veneto e lo Stato italiano deve adattare il suo ordinamento
per rendere effettiva tale sovranità come prescritto dalla L.n.
881/1977, oppure liberarlo; mentre i funzionari e pubblici ufficiali,
nonché le autorità militari dello Stato italiano, non
rivestono alcun legittimo potere nel territorio veneto, che essi
illegittimamente occupano;.
OSSERVATO E CONTESTATO
Che lo Stato italiano è illegittimo anche in sé stesso e
rispetto alla Costituzione italiana; infatti, esso è inidoneo a
garantire i diritti dell’uomo, e non è in grado di attuare e
assicurare, ma anzi deliberatamente viola, i principi costituzionali
della stessa Repubblica italiana e i diritti politici e civili del
cittadino, in quanto:
In violazione dell’art. 1 della Costituzione italiana, e segnatamente
dei principi di democrazia, di sovranità popolare e del
fondamento sul lavoro della Repubblica, esso, per inveterati collusione
e tradimento dei suoi governanti nei confronti del popolo, ha ceduto la
sovranità monetaria ai privati (proprietari di Banca d’Italia,
banche commerciali) e allo straniero (BCE), spogliandone il popolo; e
per conseguenza da un lato addebita ingiustificabilmente al popolo
l’emissione monetaria della banca centrale (capitale e interesse) sotto
forma di debito pubblico, il quale strangola l’economia e la
società italiane, per il profitto dei finanzieri privati
proprietari della Banca d’Italia; e, dall’altro lato, lascia che il 90%
circa del money supply nazionale sia creato dalle banche commerciali,
con loro pari profitto di capitale e interesse realizzato come prelievo
fiscale indiretto ai danni della nazione, anziché produrlo
interamente in proprio, esso Stato, nell’esercizio della inalienabile
sovranità monetaria;
Che lo Stato italiano si trova dunque al di fuori e contro le basi
della Costituzione Italiana col trasferire la sovranità ai
privati banchieri (esentandoli per giunta dal dichiarare i profitti da
signoraggio mediante l'art. 2426 CC, e un insieme di altri principi
contabili stabiliti dalla prassi privata e illegittimamente recepiti
dall’ordinamento giuridico italiano, che escludono dalla
contabilizzazione gli incrementi patrimoniali a titolo originario o
gratuito, quali il signoraggio monetario e creditizio, che sono il core
business delle banche) - così da fondarsi sulla speculazione e
sull’usura anziché sul lavoro e da asservire ad esse il lavoro e
il risparmio della nazione;
Che, per stretta conseguenza di diritto costituzionale, l’entità
politica denominata “Stato italiano” non è legittima e non
è la Repubblica Italiana definita dalla Costituzione, data la
mancanza dei caratteri essenziali; ma è pure contraria ai
diritti dell’Uomo e ai principi generali dello Stato democratico e di
diritto.
TUTTO CIO’ CONSTATATO E CONTESTATO,
Per assicurarsi l’esercizio dei diritti dell’uomo e dei popoli, gli
odierni attori, cittadini veneti, hanno necessità ed intenzione,
dunque, di liberarsi dall’illegittima occupazione dell’illegittimo
Stato italiano.
Non esiste in Italia uno Stato di diritto; la violazione delle norme di
ogni tipo, anche dei diritti sanciti nella CEDU, è sistematica,
come riconosciuto da innumerevoli condanne della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo; la funzione giurisdizionale, essenziale
affinché sussista lo Stato di diritto, è sostanzialmente
inefficiente e deviata.
Lo Stato italiano non garantisce livelli minimi di ordine pubblico in
ampie zone del territorio su cui esso formalmente domina, zone che sono
in buona parte senza legge,
Non esiste in Italia, entro lo Stato italiano, un sistema
rappresentativo democratico, per le seguenti principali ragioni:
Un terzo circa del territorio nazionale e dei collegi elettorali
è controllato dalla criminalità organizzata, che quindi
controlla un terzo circa dei parlamentari; ne consegue che la
criminalità organizzata è determinante per gli esiti
elettorali e per ogni maggioranza governativa; il Popolo Veneto
rivendica il diritto di sottrarsi a uno Stato sottoposto a tale
condizionamento;
Inoltre, soprattutto nel sistema elettorale vigente, sono le direzioni
dei partiti politici, autoreferenziali e non democraticamente elette, a
determinare, con la formazione delle graduatorie in lista, chi
potrà essere eletto e chi no, sicché i cittadini sono
privati, non di fatto ma di diritto, della possibilità di
scegliere i propri rappresentanti, che è la base della
democrazia, ergo della legittimità dello Stato;
Inoltre, per essere messi in lista in posizione tale da consentire
l’elezione, i candidati devono aderire alla volontà della
segreteria del partito e pagare ad esse ingenti somme, e in seguito
devono sostenere ingenti spese per la campagna elettorale; una volta
eletti, pertanto, la loro obiettiva priorità è quella di
recuperare gli ingenti investimenti spesi, mentre non hanno
libertà di rappresentare l’elettorato, dovendo obbedire alla
segreteria di partito se vogliono essere ricandidati.
Inoltre, i cittadini veneti subiscono un prelievo netto, da parte dello
Stato italiano, di 40 miliardi di Euro l’anno, e di 60 quelli lombardi
– denari che vengono teoricamente ridistribuiti a regioni povere
meridionali e in Roma; questo costituisce un sistematico e ostile
sfruttamento della nazione veneta da parte della classe dirigente dello
Stato italiano, la quale quindi viola e conculca il diritto al lavoro e
al risparmio della nazione veneta per mantenersi al potere, e non
assicura ai cittadini contribuenti veneti servizi e infrastrutture
adeguate ai loro bisogni e alla loro contribuzione.
La corrotta e inefficiente classe politica italiana si regge
procacciandosi clientelarmente voti e supporti attraverso la
lottizzazione di questi trasferimenti.
Per mantenere tale comodo meccanismo di rendita e potere parassitari,
non consente al Sud uno sviluppo economico che lo affranchi
dall’assistenzialismo a spese del Lombardo-Veneto.
Per assicurarsi l’esercizio dei diritti dell’uomo e dei popoli, della
dignità e della libertà dallo sfruttamento, gli odierni
attori, cittadini veneti, hanno pertanto necessità ed
intenzione, di liberarsi dall’illegittima occupazione dell’illegittimo
Stato italiano.
PREMESSO ANCORA
Che, al fine di ottenere il rispetto delle succitate norme italiane,
dei trattati, costituzionali e sopranazionali, nonché di
esercitare i diritti civili e politici dell’uomo e dei popoli garantiti
dall’ordinamento internazionale e riconosciuti dallo stesso Stato
italiano, è stata notificata allo Stato italiano e ad altre
parti, in data il 13.11.06, e preceduta dalle sopra riportate
argomentazioni, la formale richiesta che segue:
“RICHIEDONO
Al medesimo Stato di ritirarsi senza ritardo, e non oltre 90 giorni
dalla notificazione del presente atto, dal territorio delle Provincie
Venete; con riserva, in caso di inottemperanza, di adire le Corti
internazionali; richiedono altresì di rimborsare i tributi
prelevati nel territorio delle Provincie Venete dalla sua occupazione
al suo rilascio, in quanto non siano stati in esso utilmente spesi,
oltre agli interessi
Alla Repubblica Federale Austriaca e alla Repubblica Francese, quali
successori delle potenze garanti del trattato suddetto, di accertare la
invalidità del plebiscito del 1866 e di promuovere un nuovo
plebiscito.
Conegliano Veneto, addì 22 Ottobre 2006
Ass. Life, Vial’Italia 194, Conegliano (Tv), in persona del Presidente
Daniele Quaglia ”
PREMESSO INFINE
Che, ad oggi, lo Stato italiano non ha ottemperato in alcun modo
alla richiesta e che persistono, anzi si sono aggravati, gli elementi
di incostituzionalità del medesimo a seguito della recente
riforma in senso privatistico dello statuto della Banca d’Italia,
attuante la totale privatizzazione della sovranità monetaria -
CITANO
Lo Stato italiano in persona dei suoi legali rappresentanti, denominati
“Presidente della Repubblica Italiana” e “Presidente del Consiglio dei
Ministri”, a comparire (previa costituzione in giudizio da farsi ex
art. 166 del Codice di procedura Civile con la rappresentanza di un
abilitato difensore almeno 20 giorni prima dell’udienza e con monito,
che, in caso di ritardata costituzione, si produrranno le decadenze
stabilite dall’art. 167 del predetto Codice mentre, in caso di mancata
costituzione, si procederà in contumacia) alle ore di rito del
giorno_____________ Settembre 2007 avanti all’intestato Giudice, per
ivi sentir giudicare, con giudizio equo in pubblica udienza e in tempi
ragionevoli (art. 6 CEDU), sulle seguenti domande:
Contrariis rejectis, con spese rifuse:
NEL MERITO
Dichiarare l’illegittimità dell’occupazione del Regno
Lombardo-Veneto da parte del Regno d’Italia, compiuta nel 1866.
Dichiarare il plebiscito per l’unione delle Provincie Venete e di
Mantova al Regno d’Italia, tenuto nel 1866, come pure il voto per esso
raccolto e la sua proclamazione, quale nullo, invalido, inefficace,
inesistente e, in subordine, annullare i medesimi per brogli, violenze,
falsità, intimidazioni, partecipazione al voto di soggetti non
legittimati, e violazione dei trattati internazionali, previo
accertamento dei vizi descritti in premesse.
Dichiarare nulla la cessione del Veneto e di ogni altro territorio e
popolo al Regno di Sardegna o Regno d'Italia fatta il 19.10.1866,
nonché la carenza di rappresentanza e di potere dei suoi autori,
in premesse identificati.
Dichiarare l’inefficacia del predetto plebiscito e della predetta
cessione rispetto allo Stato italiano repubblicano.
Dichiarare l’illegittimità dell’occupazione delle Provincie
Venete e di Mantova da parte del Regno di Sardegna o Regno d'Italia e,
successivamente, dello Stato italiano repubblicano.
Dichiarare che nel referendum istituzionale non fu concesso di
esercitare il diritto di voto ai cittadini dei territori indicati in
premessa; e che pertanto il referendum è invalido e in ogni caso
non riferibile e non opponibile nel suo risultato al popolo veneto e ai
predetti cittadini.
Dichiarare l’inefficacia di ogni atto dispositivo di sovranità
perpetrato dallo Stato Italiano sui territori i cui cittadini non
furono chiamati al voto del referendum istituzionale.
Dichiarare l’esistenza e il diritto all’autogoverno del Popolo Veneto,
ai sensi e in applicazione dell’art. 2 e dell'art. 10 Cost. della
Repubblica Italiana, nonché dell’art. 2 L .n. 340/1971
nonché della L.n. 881/1977 e della L.n. 289/1986, che hanno
riconosciuto costituzionalmente il “popolo veneto” e il suo diritto
all'”Autogoverno”, e altresì il diritto delle comunità
locali alla imposizione e raccolta dei tributi.
Dichiarare il diritto del Popolo Veneto ad esercitare in proprio il
potere legislativo, esecutivo e giudiziario sul proprio territorio.
Definire “Popolo Veneto” come formato dalle seguenti categorie:
i nati da parlanti la lingua veneta;
- i discendenti da almeno due generazioni da un parlante veneto nato in
Veneto;
- i residenti in Veneto da almeno 10 anni e parlanti veneto;
- i nati in Veneto, parlanti, residenti da almeno 5 anni nel Veneto.
Definire “territorio del Popolo Veneto” quello della Repubblica
Serenissima e di Mantova o, in subordine, il territorio colpito dal
plebiscito del 1866.
Dichiarare inefficaci, nulli e invalidi i trattati internazionali
stipulati dallo Stato Italiano, con cui si è disposto della
sovranità di qualsivoglia territorio rientrante nel precedente
capo di domanda.
Accertare l’esistenza di un Autogoverno del Popolo Veneto,
legittimamente eletto e costituito, e organato come in allegato
Dichiarare che, sul territorio dello Stato italiano, in
conformità alle leggi ordinarie dello Stato italiano, allo
Statuto della Banca d’Italia, al Trattato di Maastricht, ma in
violazione dell’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, la
sovranità monetaria non è esercitata dal popolo italiano
o da suoi rappresentanti, ma da soggetti diversi da esso, che non lo
rappresentano democraticamente; e segnatamente:
-dalle banche commerciali, in quanto alla creazione e alla riduzione
della componente scritturale del money supply, costituente il 90% del
money supply totale;
-dalla Banca d’Italia (di proprietà privata al 94,5%) e dal
Sistema Europeo delle Banche Centrali (non sottoposto al potere e al
controllo popolare) in quanto alla emissione delle banconote e alla
fissazione del TUS.
Accertare che la BCE non è un’istituzione rientrante tra quelle
a cui l’art. 10 Cost. consente la cessione di sovranità popolare.
Accertare che la creazione di money supply eseguita dalle banche
private consiste in un aumento del proprio patrimonio e potere
d’acquisto, unilateralmente prodotto, a spese dei clienti delle banche
stesse e della collettività in generale, senza produzione, da
parte delle banche che lo eseguono, di beni o servizi in favore dei
clienti e della collettività; e che quindi si tratta di un
prelievo di potere d’acquisto dalla collettività, equivalente a
una tassazione indiretta, senza corrispettivo, ma consistente nel mero
sfruttamento di una posizione di monopolio costituito ope legis.
Dichiarare che i poteri costituenti la sovranità monetaria sono
il principale fattore determinate l’espansione e la contrazione
dell’economia e che, quindi, condizionano l’intera politica e
l’attività di governo.
Dichiarare che, quindi, l’ordinamento giuridico italiano e lo Stato
italiano non sono conformi al principio della sovranità popolare
sancito dall’art. 1, C . 2, della Costituzione della Repubblica
Italiana, né a quello del fondamento sul lavoro di cui all’art.
1, C . 1; ma che sono soggetti al potere di finanzieri privati; e che,
di conseguenza, l’entità politica nota come “Stato italiano” non
è la Repubblica Italiana definita dalla Costituzione della
Repubblica Italiana, per mancanza dei predetti requisiti essenziali
della sovranità popolare e del fondamento sul lavoro.
Condannare lo Stato Italiano in persona del suo legale rappresentante a
ritirarsi dai territori del Regno Lombardo Veneto, delle Provincie
Venete, di Mantova.
IN VIA ISTRUTTORIA
Producesi i seguenti documenti.
1-Diffida allo Stato Italiano
2-Organigramma Autogoverno Veneto
3-1866: La Grande Truffa , di Ettore Beggiato
4- La Cessione del Veneto, di Genova Thaon di Revel
5- Indietro Savoia (pagg. 1, 134 e 155) di Lorenzo Del Boca
6- Gli ultimi veneti (pagg. 1, 155-157) di Gianfranco Cavallin
7- Un tempo da riscrivere (pagg. 1,27-29), AA.VV
8- Anno 1866: la Libertà perduta!, di Luigi Zanon
9- Elenco e firme dei cittadini veneti
Chiedesi CTU storiografica per accertare i fatti storici in premesse.
Con ogni riserva.
Venezia, _________________
Avv. Marco Della Luna