Signoraggio: Atto di citazione del Veneto contro lo Stato Italiano - 13 novembre 2006

TRIBUNALE DI VENEZIA

ATTO DI CITAZIONE

Associazione Liberi Imprenditori Federalisti Europei (Life) di Treviso, con sede Vial’Italia 194, Conegliano (Tv), in persona del Presidente e legale rappresentante Daniele Quaglia , al presente atto incaricato dal Consiglio Direttivo di LIFE; nonché Daniele Quaglia personalmente, nato a Fiesso d'Artico il 26.06.49 e res. in San Biagio di Callalta, Via Grande n. 6, personalmente; entrambi anche su mandato dei cittadini veneti firmatari dell'all.9 al presente atto- ambo con l’avv. Marco Della Luna del Foro di Mantova, dom.ti presso l’avv. Luciano Salvato di Venezia, con studio in Fiesso d’Artico, Via Riviera del Brenta 197-

RICHIAMATI:

L’art. 2  e l'art. 10 Cost. della Repubblica Italiana, laddove riconoscono  i diritti dell’uomo,  le limitazioni della sovranità nazionale e impongono l’attuazione delle norme dell’ordinamento sopranazionale, compresa la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; norme recepite dallo Stato italiano con legge propria, che pertanto sopravanzano la legge ordinaria in quanto fonte di rango sovraordinato e la cui negazione costituirebbe violazione della Costituzione (Cass. pen. 21-3 1975) e del diritto internazionale;

L’art.2 L.n. 340/1971, che ha riconosciuto costituzionalmente il “popolo veneto” e il suo diritto all'”Autogoverno”;

Il patto internazionale sui diritti civili e quello sui diritti economici di cui alla L.n. 881/1977 che ha dotato il popolo veneto del diritto di autodeterminare liberamente ogni istituzione che esso ritenga, legge rafforzata dall'art.1 Cost. che riconosce la sovranità “al popolo”;

OSSERVATO

Che il Popolo Veneto ha democraticamente, per elezione, in conformità alle norme internazionali e dello Stato italiano, costituito un proprio autogoverno, denominato Autogoverno del Popolo Veneto; nonché un proprio organo di giustizia, denominato Tribunale del Popolo Veneto;

Che ha adottato una Costituzione, democratica e ricettiva di tutti i diritti e le libertà dell’uomo, civili e politici;

OSSERVATO ALTRESI’

che tale autogoverno è garantito anche dalla L.n. 289/1986 con la quale la Repubblica Italiana ha riconosciuto il diritto di autogoverno delle comunità locali, e quindi riconosce ad esse il diritto di esazione delle imposte necessarie all'espletamento dei servizi loro competenti;

RICORDATO E CONTESTATO

Che l’annessione delle Provincie Venete al Regno d’Italia è nulla e inefficace perché basata su falsi, brogli, intimidazioni, violazioni dei diritti elettorali, mancata consultazione plebiscitaria di diverse provincie; invero:

Il plebiscito del 1866 era stato concordato per decidere sull’unione del Lombardo Veneto al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del Re Vittorio
Emaunele II e dei suoi successori. L'articolo IV del trattato di cessione di Vienna del 3 ottobre 1866, sulla base del quale si tenne il plebiscito,
statuiva “La frontiera del territorio ceduto è determinata dai confini
amministrativi attuali del Regno Lombardo-Veneto” dove però “veneto” è
aggettivo tradotto dall'originale “Venetien”, ossia di tutte le Venezie, da
Bergamo a Udine - come effettivamente saranno i luoghi del plebiscito.
Essendo i confini ovviamente definiti dall’amministrazione Absburgica
cedente, erano parte del territorio lombardo le importanti città di Milano,
Pavia etc., mentre di quello veneto lo erano anche Trieste e probabilmente
Gorizia. Per contro, Milano e Pavia e altre città non mai furono chiamate al plebiscito
pur avendone diritto come previsto dal Trattato; fatto di cui il commissario
italiano Thaon di Revel rise nel proprio memoriale “La cessione del
Veneto”, per aver annesso quelle terre senza nemmeno la finzione di un plebiscito. “Votarono" al plebiscito anche la provincia di Udine , che allora comprendeva  pure Pordenone, Tolmezzo, Cividale, Spilimbergo, Codroipo etc.; e
votarono alcuni comuni oggi sotto amministrazione della Provincia di Trento.

Tutti questi territori oggi hanno diritto a far parte del territorio nazionale
veneto o del Lombardo-Veneto quale territorio che fu e che è occupato illegalmente dallo Stato Italiano.

Il plebiscito del 1866 è nullo indipendentemente dal risultato e dallo svolgimento, perché chi organizzò il plebiscito non era legittimato a rappresentare il popolo veneto.  Infatti il Commissario plenipotenziario del Re d'Italia, certo Genova Thaon di Revel,
aveva ricevuto il territorio da 3 personaggi (Luigi Michiel, Edoardo De
Betta e Achille Emi-Kelder), i  quali non erano stati nominati da alcuno a
rappresentare il popolo veneto e mantovano, quindi erano del tutto privi di legittimazione e potere, e tale circostanza era nota alla parte “cessionaria”.  

Questi signori “cedettero” il territorio
senza titolo; perciò la cessione è nulla, e non può convalescere né essere vicariata da usucapione, dato che non esiste usucapione nel
diritto internazionale e non esiste prescrizione del diritto di autogoverno di
un popolo.

I rappresentanti del popolo veneto che effettivamente avrebbero dovuto “consegnare” il territorio ai Savoia, erano quelli eletti poco tempo addietro nelle elezioni
svolte. Solo essi sarebbero stati, in ipotesi, eventualmente
legittimati a ricevere il territorio da Le Boeuf, rappresentante di Napoleone,
per cederlo a Thaon di Revel, fermo restando che Le Boeuf  lo
aveva ricevuto dagli Austriaci, essi stessi occupanti abusivi dal 1848 con la
rinata Repubblica di S. Marco; e ancor prima abusivi, ancora per il
ristabilimento della Repubblica Veneta con il decreto Wallis del 1805. Quindi anche l’Austria mancava di legittimazione e potere.

Per quanto detto, i prestanome fantocci Michiel, De Betta ed Emi-Kelder, che
ricevettero il territorio, lo ricevettero perché  nominati dal regio commissario
italiano, e non perché legittimi rappresentanti del popolo veneto; ed
infatti immediatamente essi cedettero il territorio senza attendere l'esito
del dovuto plebiscito, e quindi senza che il loro agire fosse in alcuna maniera
legittimo a norma dei trattati, dato che il popolo veneto non aveva ancora espresso
la propria volontà all'annessione.  

Che tale plebiscito fosse previsto e
atteso, e non fosse solo una formalità di facciata, è dimostrato dal fatto
che pochi giorni dopo  il commissario francese si lamentò anche con il
commissario italiano perchè il plebiscito si svolgeva in presenza delle
truppe italiane occupanti; e che la cosa non fosse regolare lo comprova la sua
corrispondenza con l'Imperatore Napoleone.  

Ma in quel momento, per il diritto
internazionale, Napoleone non aveva più il possesso del territorio, essendo in
teoria già avvenuta la consegna del medesimo; e il fatto che il diritto
alla libera consultazione del Popolo Veneto venisse negato dai Savoia, non era
un fatto diverso da quando oggi le elezioni di un dato stato vengono truccate e gli altri
stati tacciono per convenienza – era cioè un fatto estero; perciò Napoleone prescrisse al suo commissario di lasciar correre. .
Siamo di fronte dunque ad una cessione nulla, ad opera di un falso dominus (i
finti rappresentanti del popolo veneto) che cede una sovranità senza averne titolo. Per
tanto, circa tutti gli atti conseguenti, compreso il plebiscito del 1866, si osserva che essi non hanno valore perché perpetrati da occupante abusivo e perché giuridicamente inficiati dalle suddescritte anomalie, come dimostra lo studio del Prof. Borsetto.
Essendo mancata al popolo veneto la possibilità di organizzare da sé il
plebiscito del 1866, il risultato di questo è nullo/inesistente e non legittima
alcun altro soggetto, che lo stesso popolo veneto, a governare sui territori de quibus e sul popolo veneto.

Va pertanto ritenuto notorio, nonché comprovato,  che la Monarchia Sabauda e gli Stati di S.M. il Re d'Italia hanno violato il diritto internazionale quando nel 1866 fecero annessione del Regno Lombardo-Veneto, onde la legittimità sullo stesso territorio è esclusa alla fonte nei confronti dell'istituzione italiana, anche ammesso che sia erede della monarchia sabauda e italiana.

Il Regno Lombardo-Veneto comprende tutto il territorio dell'odierno Veneto (ex-repubblica Veneta) oltre che le odierne province lombarde di Milano, Pavia Como, Mantova, Brescia, Bergamo, Crema e Lodi. Questo territorio venne dichiarato sovrano nel 1866, e un plebiscito “libero delle Popolazioni interessate” doveva accertare la volontà del suo popolo di  unirsi o non unirsi agli stati di S.M. il re d'Italia.

Come ci conferma lo stesso commissario che gestì l'annessione, Conte Genova Thaon di Revel,  nel suo memoriale “La cessione del Veneto” riprodotto da Casa ed. Universitaria - Venezia, anche in quel plebiscito, come avvenne in altri, non votarono ampie parti di popolazione e in specie quella lombarda e di Milano:  basta confrontare la lapide "ricordo" riportante il numero di votanti (641.758) esposta nelle piazze delle città venete, mentre gli  abitanti di Venezia e delle province del Veneto  e di quella di Mantova superavano i 2.500.000, per rendersene matematicamente conto. Oppure leggere il supplemento al n. 74 del 1866 del Giornale di Vicenza o l'Arena di Verona del 9 gennaio 1868 o la Gazzetta di Verona del 17 ottobre 1866.

Il trattato internazionale (fra Austria e Prussia -23 agosto 1866- siglato a Praga) dispone il passaggio del Veneto alla Francia che poi lo consegnerà ai Savoia. Nel trattato di pace di Vienna fra l'Italia e l'Austria del 3 ottobre, si legge testualmente  "sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate", dunque un riconoscimento internazionale del diritto all'autodeterminazione del popolo veneto che in quel momento ha la sovranità sul suo territorio.

Il plebiscito avrebbe dovuto svolgersi sotto il controllo di una commissione di tre membri che "determinerà", in accordo con le autorità municipali, il modo e l'epoca del plebiscito, il quale avrà luogo liberamente, col suffragio universale e nel più breve tempo  possibile". Così era stato concertato dall'ambasciatore d'Italia a Parigi Costantino Nigra con il governo francese, che sembrava determinato a svolgere fino in fondo il proprio ruolo di garante internazionale, sancito anche dal trattato di pace fra Prussia e Austria.

Per contro, il governo italiano col suo presidente Bettino Ricasoli interpretava pro domo sua i trattati; e a leggere la Gazzetta di Venezia del 20 ottobre 1866 si viene a sapere che "Questa mattina (il 19) in una camera dell'Albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto", cioè prima del plebiscito (del 21-22) il Veneto era già stato  "passato" dalla Francia all'Italia in una stanza dell'Hotel Europa lungo il Canal Grande. Il generale francese Le Boeuf, come già detto, consegnò il Veneto a tre notabili: il conte Luigi Michiel, veneziano, Edoardo De Betta, veronese, Achille Emi-Kelder, mantovano, che non rappresentavano il popolo veneto in quanto mai eletti dalla municipalità; ma essi "deposero" la sovranità, illegittimamente e invalidamente ricevuta, nelle mani del commissario del Re, conte Genova Thaon di Revel. Lo stesso Thaon ci racconta nel suo memoriale che il plebiscito fu svolto con già la presenza delle truppe sabaude, e che fu in pratica soprattutto effettuato da una amministrazione lombardo-veneta già occupata militarmente dai soldati dei Savoia. Infine, il plebiscito fu talmente illegittimo e per nulla libero e svolto in stato di intimidazione, che il “risultato” di vittoria del sì fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno prima (!) che si svolgesse il plebiscito. Da alcuni altri studi di archivio, che ci si riserva di presentare, il plebiscito risulta evidentemente truccato nei seggi stessi (Vedi “ La grande Truffa ” di Ettore Beggiato).

OSSERVATO

che, pertanto, questa annessione nasce e deriva sia dalla violazione di trattati internazionali che dalla negazione di un diritto fondamentale del Popolo Veneto, già esistente al tempo, ma odiernamente rafforzato dalle norme di diritto internazione poste a tutela dei diritti dei popoli e dell’uomo -  ossia dalla negazione del diritto di scegliere liberamente pro o contra l'annessione del Lombardo Veneto al reame dei Savoia;

che lo Stato italiano è per definizione parte e non imparziale in ordine alla questione qui sollevata, in quanto successore e continuatore dell’occupatore del territorio delle Provincie Venete, compiuta da parte delle truppe dei Savoia prima ancora che un plebiscito ne permettesse l'entrata;

che lo Stato Sabaudo macchinò "pro domo sua" un plebiscito organizzato e truccato dalle stesse truppe occupanti che votarono pure esse (!) e nel contempo impedirono il voto a importanti province come Milano, Como, Pavia, Gorizia, Trento etc.;

che, in ogni caso, fosse pur stato valido il plebiscito del 1866, esso assegnava il governo ai discendenti maschi di casa Savoia, pertanto lo Stato Italiano o la Repubblica italiana non ha egualmente diritto al governo del territorio perché non rappresentato da discendente maschio dei Savoia;

che manca la continuità tra il Regno d’Italia e la Repubblica Italiana , o meglio lo Stato che di fatto regge attualmente il territorio comunemente detto “Italia”, onde  
l'odierno Stato italiano non ha alcun titolo a governare le Venezie dato che
esso non è il successore del Regno d'Italia.

Che, inoltre, il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 è nullo  in quanto non fu raccolto il voto di moltissimi cittadini italiani, tutti quelli in territori occupati dagli ex-nemici (che seppure occupati erano territori italiani e soprattutto popolati di italiani con
diritto di voto) oltre che quelli nelle province di Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine,
sicché il risultato del referendum poteva essere opposto, se avessero votato tutti i legittimati.

Che i cittadini dei territori ceduti dall'Italia nel
1947 con la Conferenza di Parigi di febbraio, non furono chiamati a votare nel referendum;

Che, in particolare, nel 1946 erano italiani i territori di Istria, Quarnaro,
Dalmazia, Dodecaneso risalenti alla Repubblica Veneta. Quei territori che
non hanno votato, non possono essere stati poi legittimamente ceduti
dalla “Repubblica” allo straniero; pertanto, delle due l’una: o non sono stati mai ceduti dall'Italia e sono oggi veneti, oppure –come è oramai certo- la Repubblica italiana non esiste, essendo nullo il
referendum; dunque essi sono sotto il governo di un Regno d'Italia. Infatti,
come poteva l'Italia Repubblicana rappresentare chi non l'aveva nemmeno
votata? Inoltre, la provincia di Udine e la parte occidentale di quella di Gorizia
vennero restituite dagli anglo-americani alla sovranità italiana, ma anche
i loro abitanti non avevano votato al referendum del 1946.
Per rivendicare la non legittimità della Repubblica in alcuni territori che non
votarono, si è costituito un “Comitato delle 3 province” (Bolzano, Gorizia,
Trieste) con a capo certo Matteo Sullivan; e tale Comitato afferma la non
legalità della Repubblica Italiana ed ha chiesto il riconoscimento all'ONU.

PREMESSO ANCORA

Che per tutte queste ragioni si può quindi affermare che la presenza dell'amministrazione italiana è abusiva nel Lombardo-Veneto fin dall'origine (1866), e che il suo permanere è violazione del diritto internazionale, dei trattati, dei diritti dei popoli e del diritto interno della Repubblica Italiana; e che esso configura un’occupazione di un territorio sovrano, perpetrata senza titolo da parte di una Potenza straniera;

Che, per contro, le istituzioni di autogoverno del popolo veneto, di cui il Tribunale del Popolo Veneto è parte, si affermano eredi diretti del Governo del Regno Lombardo Veneto, e ne rivendicano la continuità.

Che per tanto, l'Autogoverno del Popolo Veneto, legittimo ed esistente fin dal 1866 se pure de facto conculcato; o quantomeno rinato per genesi successiva all'ordinamento italiano contemporaneo internazionalizzato (art. 2 L .n. 340/1971 e L.n. 881/1977), esiste per diritto sovrano del popolo veneto.

Che le leggi dello Stato italiano non sono applicabili nel territorio lombardo-veneto e lo Stato italiano deve adattare il suo ordinamento per rendere effettiva tale sovranità come prescritto dalla L.n. 881/1977, oppure liberarlo; mentre i funzionari e pubblici ufficiali, nonché le autorità militari dello Stato italiano, non rivestono alcun legittimo potere nel territorio veneto, che essi illegittimamente occupano;.

OSSERVATO E CONTESTATO

Che lo Stato italiano è illegittimo anche in sé stesso e rispetto alla Costituzione italiana; infatti, esso è inidoneo a garantire i diritti dell’uomo, e non è in grado di attuare e assicurare, ma anzi deliberatamente viola, i principi costituzionali della stessa Repubblica italiana e i diritti politici e civili del cittadino, in quanto:

In violazione dell’art. 1 della Costituzione italiana, e segnatamente dei principi di democrazia, di sovranità popolare e del fondamento sul lavoro della Repubblica, esso, per inveterati collusione e tradimento dei suoi governanti nei confronti del popolo, ha ceduto la sovranità monetaria ai privati (proprietari di Banca d’Italia, banche commerciali) e allo straniero (BCE), spogliandone il popolo; e per conseguenza da un lato addebita ingiustificabilmente al popolo l’emissione monetaria della banca centrale (capitale e interesse) sotto forma di debito pubblico, il quale strangola l’economia e la società italiane, per il profitto dei finanzieri privati proprietari della Banca d’Italia; e, dall’altro lato, lascia che il 90% circa del money supply nazionale sia creato dalle banche commerciali, con loro pari profitto di capitale e interesse realizzato come prelievo fiscale indiretto ai danni della nazione, anziché produrlo interamente in proprio, esso Stato, nell’esercizio della inalienabile sovranità monetaria;

Che lo Stato italiano si trova dunque al di fuori e contro le basi della Costituzione Italiana col trasferire la sovranità ai privati banchieri (esentandoli per giunta dal dichiarare i profitti da signoraggio mediante l'art. 2426 CC, e un insieme di altri principi contabili stabiliti dalla prassi privata e illegittimamente recepiti dall’ordinamento giuridico italiano, che escludono dalla contabilizzazione gli incrementi patrimoniali a titolo originario o gratuito, quali il signoraggio monetario e creditizio, che sono il core business delle banche) - così da fondarsi sulla speculazione e sull’usura anziché sul lavoro e da asservire ad esse il lavoro e il risparmio della nazione;

Che, per stretta conseguenza di diritto costituzionale, l’entità politica denominata “Stato italiano” non è legittima e non è la Repubblica Italiana definita dalla Costituzione, data la mancanza dei caratteri essenziali; ma è pure contraria ai diritti dell’Uomo e ai principi generali dello Stato democratico e di diritto.

TUTTO CIO’ CONSTATATO E CONTESTATO,

Per assicurarsi l’esercizio dei diritti dell’uomo e dei popoli, gli odierni attori, cittadini veneti, hanno necessità ed intenzione, dunque, di liberarsi dall’illegittima occupazione dell’illegittimo Stato italiano.

Non esiste in Italia uno Stato di diritto; la violazione delle norme di ogni tipo, anche dei diritti sanciti nella CEDU, è sistematica, come riconosciuto da innumerevoli condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; la funzione giurisdizionale, essenziale affinché sussista lo Stato di diritto, è sostanzialmente inefficiente e deviata.

Lo Stato italiano non garantisce livelli minimi di ordine pubblico in ampie zone del territorio su cui esso formalmente domina, zone che sono in buona parte senza legge,

Non esiste in Italia, entro lo Stato italiano, un sistema rappresentativo democratico, per le seguenti principali ragioni:

Un terzo circa del territorio nazionale e dei collegi elettorali è controllato dalla criminalità organizzata, che quindi controlla un terzo circa dei parlamentari; ne consegue che la criminalità organizzata è determinante per gli esiti elettorali e per ogni maggioranza governativa; il Popolo Veneto rivendica il diritto di sottrarsi a uno Stato sottoposto a tale condizionamento;

Inoltre, soprattutto nel sistema elettorale vigente, sono le direzioni dei partiti politici, autoreferenziali e non democraticamente elette, a determinare, con la formazione delle graduatorie in lista, chi potrà essere eletto e chi no, sicché i cittadini sono privati, non di fatto ma di diritto, della possibilità di scegliere i propri rappresentanti, che è la base della democrazia, ergo della legittimità dello Stato;

Inoltre, per essere messi in lista in posizione tale da consentire l’elezione, i candidati devono aderire alla volontà della segreteria del partito e pagare ad esse ingenti somme, e in seguito devono sostenere ingenti spese per la campagna elettorale; una volta eletti, pertanto, la loro obiettiva priorità è quella di recuperare gli ingenti investimenti spesi, mentre non hanno libertà di rappresentare l’elettorato, dovendo obbedire alla segreteria di partito se vogliono essere ricandidati.

Inoltre, i cittadini veneti subiscono un prelievo netto, da parte dello Stato italiano, di 40 miliardi di Euro l’anno, e di 60 quelli lombardi – denari che vengono teoricamente ridistribuiti a regioni povere meridionali e in Roma; questo costituisce un sistematico e ostile sfruttamento della nazione veneta da parte della classe dirigente dello Stato italiano, la quale quindi viola e conculca il diritto al lavoro e al risparmio della nazione veneta per mantenersi al potere, e non assicura ai cittadini contribuenti veneti servizi e infrastrutture adeguate ai loro bisogni e alla loro contribuzione.

La corrotta e inefficiente classe politica italiana si regge procacciandosi clientelarmente voti e supporti attraverso la lottizzazione di questi trasferimenti.

Per mantenere tale comodo meccanismo di rendita e potere parassitari, non consente al Sud uno sviluppo economico che lo affranchi dall’assistenzialismo a spese del Lombardo-Veneto.

Per assicurarsi l’esercizio dei diritti dell’uomo e dei popoli, della dignità e della libertà dallo sfruttamento, gli odierni attori, cittadini veneti, hanno pertanto necessità ed intenzione, di liberarsi dall’illegittima occupazione dell’illegittimo Stato italiano.

PREMESSO  ANCORA

Che, al fine di ottenere il rispetto delle succitate norme italiane, dei trattati, costituzionali e sopranazionali, nonché di esercitare i diritti civili e politici dell’uomo e dei popoli garantiti dall’ordinamento internazionale e riconosciuti dallo stesso Stato italiano, è stata notificata allo Stato italiano e ad altre parti, in data il 13.11.06, e preceduta dalle sopra riportate argomentazioni, la formale richiesta che segue:

“RICHIEDONO

Al medesimo Stato di ritirarsi senza ritardo, e non oltre 90 giorni dalla notificazione del presente atto, dal territorio delle Provincie Venete; con riserva, in caso di inottemperanza, di adire le Corti internazionali; richiedono altresì di rimborsare i tributi prelevati nel territorio delle Provincie Venete dalla sua occupazione al suo rilascio, in quanto non siano stati in esso utilmente spesi, oltre agli interessi

Alla Repubblica Federale Austriaca e alla Repubblica Francese, quali successori delle potenze garanti del trattato suddetto, di accertare la invalidità del plebiscito del 1866 e di promuovere un nuovo plebiscito.

Conegliano Veneto, addì 22 Ottobre 2006

Ass. Life, Vial’Italia 194, Conegliano (Tv), in persona del Presidente Daniele Quaglia ”

PREMESSO INFINE

Che, ad oggi, lo Stato italiano non ha ottemperato in alcun  modo alla richiesta e che persistono, anzi si sono aggravati, gli elementi di incostituzionalità del medesimo a seguito della recente riforma in senso privatistico dello statuto della Banca d’Italia, attuante la totale privatizzazione della sovranità monetaria -

CITANO

Lo Stato italiano in persona dei suoi legali rappresentanti, denominati “Presidente della Repubblica Italiana” e “Presidente del Consiglio dei Ministri”, a comparire (previa costituzione in giudizio da farsi ex art. 166 del Codice di procedura Civile con la rappresentanza di un abilitato difensore almeno 20 giorni prima dell’udienza e con monito, che, in caso di ritardata costituzione, si produrranno le decadenze stabilite dall’art. 167 del predetto Codice mentre, in caso di mancata costituzione, si procederà in contumacia) alle ore di rito del giorno_____________ Settembre 2007 avanti all’intestato Giudice, per ivi sentir giudicare, con giudizio equo in pubblica udienza e in tempi ragionevoli (art. 6 CEDU), sulle seguenti domande:

Contrariis rejectis, con spese rifuse:

NEL MERITO

Dichiarare l’illegittimità dell’occupazione del Regno Lombardo-Veneto da parte del Regno d’Italia, compiuta nel 1866.

Dichiarare il plebiscito per l’unione delle Provincie Venete e di Mantova al Regno d’Italia, tenuto nel 1866, come pure il voto per esso raccolto e la sua proclamazione, quale nullo, invalido, inefficace, inesistente e, in subordine, annullare i medesimi per brogli, violenze, falsità, intimidazioni, partecipazione al voto di soggetti non legittimati, e violazione dei trattati internazionali, previo accertamento dei vizi descritti in premesse.

Dichiarare nulla la cessione del Veneto e di ogni altro territorio e popolo al Regno di Sardegna o Regno d'Italia fatta il 19.10.1866, nonché la carenza di rappresentanza e di potere dei suoi autori, in premesse identificati.

Dichiarare l’inefficacia del predetto plebiscito e della predetta cessione rispetto allo Stato italiano repubblicano.

Dichiarare l’illegittimità dell’occupazione delle Provincie Venete e di Mantova da parte del Regno di Sardegna o Regno d'Italia e, successivamente, dello Stato italiano repubblicano.

Dichiarare che nel referendum istituzionale non fu concesso di esercitare il diritto di voto ai cittadini dei territori indicati in premessa; e che pertanto il referendum è invalido e in ogni caso non riferibile e non opponibile nel suo risultato al popolo veneto e ai predetti cittadini.

Dichiarare l’inefficacia di ogni atto dispositivo di sovranità perpetrato dallo Stato Italiano sui territori i cui cittadini non furono chiamati al voto del referendum istituzionale.

Dichiarare l’esistenza e il diritto all’autogoverno del Popolo Veneto, ai sensi e in applicazione dell’art. 2  e dell'art. 10 Cost. della Repubblica Italiana, nonché dell’art. 2 L .n. 340/1971 nonché della L.n. 881/1977 e della L.n. 289/1986, che hanno riconosciuto costituzionalmente il “popolo veneto” e il suo diritto all'”Autogoverno”, e altresì il diritto delle comunità locali alla imposizione e raccolta dei tributi.

Dichiarare il diritto del Popolo Veneto ad esercitare in proprio il potere legislativo, esecutivo e giudiziario sul proprio territorio.

Definire “Popolo Veneto” come formato dalle seguenti categorie:

i nati da parlanti la lingua veneta;

- i discendenti da almeno due generazioni da un parlante veneto nato in Veneto;

- i residenti in Veneto da almeno 10 anni e parlanti veneto;

- i nati in Veneto, parlanti, residenti da almeno 5 anni nel Veneto.

 Definire “territorio del Popolo Veneto” quello della Repubblica Serenissima e di Mantova o, in subordine, il territorio colpito dal plebiscito del 1866.

Dichiarare inefficaci, nulli e invalidi i trattati internazionali stipulati dallo Stato Italiano, con cui si è disposto della sovranità di qualsivoglia territorio rientrante nel precedente capo di domanda.

Accertare l’esistenza di un Autogoverno del Popolo Veneto, legittimamente eletto e costituito, e organato come in allegato

Dichiarare che, sul territorio dello Stato italiano, in conformità alle leggi ordinarie dello Stato italiano, allo Statuto della Banca d’Italia, al Trattato di Maastricht, ma in violazione dell’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, la sovranità monetaria non è esercitata dal popolo italiano o da suoi rappresentanti, ma da soggetti diversi da esso, che non lo rappresentano democraticamente; e segnatamente:

-dalle banche commerciali, in quanto alla creazione e alla riduzione della componente scritturale del money supply, costituente il 90% del money supply totale;  

-dalla Banca d’Italia (di proprietà privata al 94,5%) e dal Sistema Europeo delle Banche Centrali (non sottoposto al potere e al controllo popolare) in quanto alla emissione delle banconote e alla fissazione del TUS.

Accertare che la BCE non è un’istituzione rientrante tra quelle a cui l’art. 10 Cost. consente la cessione di sovranità popolare.

Accertare che la creazione di money supply eseguita dalle banche private consiste in un aumento del proprio patrimonio e potere d’acquisto, unilateralmente prodotto, a spese dei clienti delle banche stesse e della collettività in generale, senza produzione, da parte delle banche che lo eseguono, di beni o servizi in favore dei clienti e della collettività; e che quindi si tratta di un prelievo di potere d’acquisto dalla collettività, equivalente a una tassazione indiretta, senza corrispettivo, ma consistente nel mero sfruttamento di una posizione di monopolio costituito ope legis.

Dichiarare che i poteri costituenti la sovranità monetaria sono il principale fattore determinate l’espansione e la contrazione dell’economia e che, quindi, condizionano l’intera politica e l’attività di governo.

Dichiarare che, quindi, l’ordinamento giuridico italiano e lo Stato italiano non sono conformi al principio della sovranità popolare sancito dall’art. 1, C . 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, né a quello del fondamento sul lavoro di cui all’art. 1, C . 1; ma che sono soggetti al potere di finanzieri privati; e che, di conseguenza, l’entità politica nota come “Stato italiano” non è la Repubblica Italiana definita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, per mancanza dei predetti requisiti essenziali della sovranità popolare e del fondamento sul lavoro.

Condannare lo Stato Italiano in persona del suo legale rappresentante a ritirarsi dai territori del Regno Lombardo Veneto, delle Provincie Venete, di Mantova.

IN VIA ISTRUTTORIA

Producesi i seguenti documenti.

1-Diffida allo Stato Italiano

2-Organigramma Autogoverno Veneto

3-1866: La Grande Truffa , di Ettore Beggiato

4- La Cessione del Veneto, di Genova Thaon di Revel

5- Indietro Savoia (pagg. 1, 134 e 155) di Lorenzo Del Boca

6- Gli ultimi veneti (pagg. 1, 155-157) di Gianfranco Cavallin

7- Un tempo da riscrivere (pagg. 1,27-29), AA.VV

8- Anno 1866: la Libertà perduta!, di Luigi Zanon

9- Elenco e firme dei cittadini veneti

Chiedesi CTU storiografica per accertare i fatti storici in premesse.

Con ogni riserva.

Venezia, _________________

Avv. Marco Della Luna