Redazione del bilancio
- [1] Gli amministratori devono
redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
- [2] Il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell'esercizio.
- [3] Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
- [4] Se, in casi eccezionali,
l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga
e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al
valore recuperato.
- [5] Il bilancio deve essere redatto
in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione
della nota integrativa che può essere redatta in
migliaia di euro.