Il falso in bilancio della Banca Centrale Europea - 7 febbraio 2005
(segnalato telefonicamente a OLAF, Ufficio Europeo Antifrode, il 7
febbraio 2005. Numero verde di OLAF: 800 878 495)
La Banca Centrale agisce come il proprietario di un Casinò che
metta al passivo, nel bilancio, non il costo di produzione delle
"fiches", ma bensì il loro valore nominale: così fa la
banca con le banconote. A questo modo, anziché considerare tutto
il signoraggio come rendita postandolo all'attivo, essa considera
solamente la rendita
derivante dagli interessi attivi sui titoli che posta all'attivo a
contropartita del VALORE NOMINALE delle banconote.
Dallo "STATUTO DEL SEBC E DELLA
BCE", 2004(*):
Distribuzione del reddito
monetario [ndr: il signoraggio]
delle Banche centrali nazionali
32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali
nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di
seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di
ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente
articolo.
32.2. Fatto salvo l’articolo 32.3, l’importo del reddito monetario di
ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene
dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in
circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi.
Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in
conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
32.3. Se, dopo l’inizio della terza fase dell’Unione economica e
monetaria il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio
delle banche centrali nazionali non consentano l’applicazione
dell’articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza
qualificata, può decidere che, in deroga all’articolo 32.2, il
reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un
periodo che non superi i cinque anni. [etc.etc.]
* Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità
europea (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68), così come modificato
dal trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997, pag.1), dal
trattato di Nizza (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1), dalla Decisione del
Consiglio 2003/223/CE (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66) e dall’atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti
dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del
23.9.2003, pag. 33) – versione consolidata non ufficiale.