Il falso in bilancio della Banca Centrale Europea - 7 febbraio 2005

(segnalato telefonicamente a OLAF, Ufficio Europeo Antifrode, il 7 febbraio 2005. Numero verde di OLAF: 800 878 495)

La Banca Centrale agisce come il proprietario di un Casinò che metta al passivo, nel bilancio, non il costo di produzione delle "fiches", ma bensì il loro valore nominale: così fa la banca con le banconote. A questo modo, anziché considerare tutto il signoraggio come rendita postandolo all'attivo, essa considera solamente la rendita derivante dagli interessi attivi sui titoli che posta all'attivo a contropartita del VALORE NOMINALE delle banconote.

Dallo "STATUTO DEL SEBC E DELLA BCE", 2004(*):

Distribuzione del reddito monetario [ndr: il signoraggio] delle Banche centrali nazionali

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. Fatto salvo l’articolo 32.3, l’importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l’applicazione dell’articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all’articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni. [etc.etc.]

* Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68), così come modificato dal trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997, pag.1), dal trattato di Nizza (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1), dalla Decisione del Consiglio 2003/223/CE (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66) e dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) – versione consolidata non ufficiale.