XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 6108
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BUONTEMPO
Proprietà popolare
della moneta e conto di cittadinanza
Presentata il 3 ottobre 2005
Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui si presenta questa proposta di
legge la Banca d'Italia è al centro di forti critiche
focalizzate sulla sua figura più importante e autorevole, ovvero
il suo Governatore. Tuttavia questa situazione contingente giunge alla
fine di un lungo periodo in cui la Banca d'Italia, i suoi responsabili
e la stessa natura e proprietà dell'ente sono stati sottoposti a
forti e argomentate contestazioni; nessuno è riuscito a fugare
le ombre che sono state gettate sulla proprietà della principale
istituzione finanziaria del Paese, sulla regolarità delle
funzioni di controllo sul sistema bancario e sui meccanismi che
regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Banca d'Italia
stessa, le istituzioni finanziarie private e il pubblico.
In particolare i meccanismi che regolano
l'emissione della moneta sono stati oggetto di studi approfonditi, tra
cui si segnalano quelli del professor Giacinto Auriti. Tali studi hanno
dato avvio a un movimento che con fondate argomentazioni denuncia
l'esistenza di un iniquo appropriamento dei frutti del "signoraggio" e,
in definitiva, l'arricchimento di privati nei meccanismi più
profondi della finanza pubblica. Si ricorda che il "signoraggio"
consisteva in quello che lo Stato ricavava dando alle monete messe in
circolazione un valore d'acquisto superiore al valore del metallo in
esse contenuto. Attualmente, poiché le principali monete non
contengono metalli preziosi, né sono convertibili in essi, ma
sono realizzate con carta e inchiostro, il "signoraggio" è
rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta
e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti.
Per modificare tale situazione si
propone con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi
relativi all'emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca
d'Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza
gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi
i frutti del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di
debito che si svolgono tra Stato e Banca d'Italia nelle operazioni di
produzione della moneta, l'introduzione dei conti di cittadinanza
permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio, mettendolo nelle
mani dei cittadini; inoltre l'esistenza dei conti di cittadinanza
potrà permettere la creazione di altri strumenti, come il
reddito di cittadinanza.
La gestione dei conti di cittadinanza
grazie alle moderne tecnologie, e alla prescrizione che siano dei conti
su cui non si effettuino operazioni quotidiane, è facilmente
possibile, anche se riguardante diversi milioni di conti.
Nella proposta di legge si prescrive che
il conto di cittadinanza sia attivato per il cittadino fin dalla
nascita (o dall'acquisto della cittadinanza) ma che il conto non possa
venire utilizzato dalla persona fino alla maggiore età, questo
per dare garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti scorretti
e per garantire all'insieme dei conti di cittadinanza una base immobile
che dia stabilità al sistema. Al contempo la prescrizione che,
raggiunta una certa consistenza del valore del conto di cittadinanza,
il valore del deposito sia accreditato al cittadino adulto restituisce
continuamente al popolo i frutti del signoraggio e dell'esercizio della
Banca d'Italia, rifornendo al contempo il sistema bancario di capitali
da gestire per conto del cittadino stesso. Con questo meccanismo la
Banca d'Italia e il sistema bancario privato svolgeranno la funzione
pubblica della creazione di ricchezza legata all'emissione di denaro a
favore degli italiani piuttosto che degli azionisti delle banche, a
favore di tutti i cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da
investire in titoli di Stato.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi
garantiti della Costituzione.
Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).
1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo
italiano.
2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per
ogni cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".
3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del
cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla
naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può
legittimamente essere definito tale.
4. Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle
previste dalla presente legge.
5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino
maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace,
può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso
presso un'istituzione bancaria.
Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da
parte della Banca d'Italia viene accreditato in frazioni uguali su
tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori
vengono rimborsati alla Banca d'Itala dallo Stato grazie ad un fondo
apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo
Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti
dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di
cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il
cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto,
il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo
possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al
momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni
della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della
prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del
patrimonio in possesso della Banca stessa.